SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO
QUALI SOGGETTI HANNO L'OBBLIGO FISCALE DI TENERE LA CONTABILITA' DI MAGAZZINO?
L’art.13 del DPR 600/1973 stabilisce quali sono i soggetti interessati alla tenuta della contabilità di magazzino.
Non sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i privati in genere, i professionisti e coloro che sono titolari di attività commerciali occasionali.
L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino riguarda:
- le imprese individuali che esercitano un’attività commerciale. Sono pertanto escluse le imprese agricole;
- le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate);
- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- gli enti commerciali;
- gli enti non commerciali solamente per ciò che concerne le attività commerciali esercitate (CM 26/11/1981 n. 40).
I soggetti sopra indicati devono tenere le scritture ausiliarie di magazzino qualora abbiano la residenza in Italia.
Nel caso di soggetti con residenza all’estero, le scritture di magazzino devono essere tenute limitatamente alle attività commerciali esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni (CM 26/11/1981 n.40).
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISACLE DI MAGAZZINO IN BASE ALLA VESTE GIURIDICA
TIPO DI IMPRESA | OBBLIGO FISCALE DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO |
---|---|
Imprenditori individuali commerciali | SI |
Imprese agricole | NO |
Snc - Sas - imprese ad esse equiparate | SI |
Spa - Srl - Sapa | SI |
Società coopertaive e società di mutua assicurazione | SI |
Enti non commerciali | NO |
Enti commerciali | SI - limitatamente alle attività commerciali esercitate |
Soggetti non residenti | SI - limitatamente alle attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni |
Imprese di allevamento | NO |
CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO
L’obbligo di tenuta delle scritture di magazzino scatta solamente a determinate condizioni.
I soggetti visti in precedenza sono obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino se, per due esercizi consecutivi, vengono contemporaneamente superati i due seguenti limiti1:
- ricavi superiori a € 5.164.000;
- rimanenze finali superiori a € 1.100.000.
Come si è detto prima, entrambi i limiti devono essere superati perché scatti l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino. Inoltre essi devono essere superati per due esercizi consecutivi.
Esempio:
l’impresa Alfa Srl ha la seguente situazione
ANNO | VOLUME DEI RICAVI | VALORE DELLE RIMANENZE | OBBLIGO DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO |
---|---|---|---|
x | 6.000.000 | 1.100.000 | No perchè, anche se sono stati superati entrambi i limiti, ciò è avvenuto per un solo esercizio |
x+1 | 6.300.000 | 980.000 | No perchè è stato superato un solo limite |
x+2 | 6.200.000 | 1.150.000 | No perchè, anche se sono stati superati entrambi i limiti, ciò è avvenuto per un solo esercizio |
x+3 | 6.000.000 | 1.200.000 | Si perché sono stati superati entrambi i limiti per due esercizi consecutivi |
In caso di inizio di attività nel corso dell’esercizio, o nel caso in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare:
- i ricavi devono essere ragguagliati ad anno (Art.1 DPR 695/1996);
- le rimanenze, invece, non devono essere ragguagliate ad anno poiché la loro entità non dipende dalla durata del periodo d’imposta (CM 26/11/1981 n.40).
Esempio:
la Alfa Srl inizia la propria attività il 1° ottobre.
I ricavi dell’esercizio ammontano a 1.959.000 euro.
I ricavi ragguagliati ad anno vanno così calcolati:
(1.959.000/ 3 mesi nei quali è svolta l’attività) x 12 mesi dell’anno = 7.836.000 ricavi ragguagliati ad anno.
Nel caso di esercizio di più attività, sia il limite dei ricavi che quello delle rimanenze deve essere determinato tenuto conto di tutte le attività complessivamente esercitate.
Ai fini della determinazione dei limiti visti sopra (ricavi superiori a € 5.164.000 e rimanenze finali superiori a € 1.100.000) non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati (Art.1 DPR 695 /1996). Tale disposizione va intesa nel senso che, la tolleranza del 15% ai fini dell’individuazione delle fattispecie di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, si riferisce disgiuntamente sia all’ammontare dei ricavi che a quello delle rimanenze (CM 45/1997).
Esempio:
un’impresa ha dichiarato per l’anno x ricavi per € 5.100.000 e rimanenze per € 1.030.000.
Nessuno dei due limiti viene superato nell’anno x.
Il contribuente viene assoggettato ad un controllo dal quale deriva una rettifica in aumento dell’ammontare dei ricavi di € 510.000 e dell’ammontare delle rimanenze di € 123.600.
In pratica avremo:
Ricavi
Valore dichiarato: 5.100.000
Rettifica: 510.000
% di Rettifica: (510.000 x 100/ 5.100.000) = 10% - l'incremento non supera del 15% i valori dichiarati
Valore rettificato: (5.100.000 + 510.000) = 5.610.000
Limite previsto dalla norma: 5.164.000
Valore da confrontare con il limite previsto dalla norma: 5.100.000
Superamento del limite: NO
Rimanenze
Valore dichiarato: 1.030.000
Rettifica: 123.600
% di Rettifica: (123.600 x 100/ 1.030.000) = 12% - - l'incremento non supera del 15% i valori dichiarati
Valore rettificato: (1.030.000 + 123.600) = 1.153.600
Limite previsto dalla norma: 1.100.000
Valore da confrontare con il limite previsto dalla norma: 1.030.000
Superamento del limite: NO
Nonostante, in seguito all’accertamento, siano stati di fatto superati entrambi i limiti, essi si considerano come non superati in quanto non è stata superata disgiuntamente la tolleranza del 15%.
SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO
L’art.14 del DPR 600/1973 prevede una serie di soggetti che sono esonerati dalla tenuta della contabilità di magazzino qualunque sia il volume dei loro ricavi e delle loro rimanenze.
Tali soggetti sono:
- commercianti al minuto, per quanto riguarda le cessioni di beni effettuate:
- in locali aperti al pubblico;
- in spacci interni;
- mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- per corrispondenza;
- a domicilio;
- in forma ambulante;
- soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;
- soggetti che effettuano la somministrazione di bevande ed alimenti:
- in pubblici esercizi;
- in mense aziendali;
- mediante apparecchi di distruzione automatica.
Tali soggetti non sono, di norma, obbligati a tenere la contabilità di magazzino ad eccezione dei movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti vendita e con esclusione di quelli situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.
In altre parole, i soggetti visti sopra, nella maggior parte dei casi, non tengono la contabilità fiscale di magazzino. Tuttavia nel caso in cui, due o più negozi o punti vendita hanno un magazzino interno centralizzato, come accade nella grande distribuzione, devono essere registrati i movimenti in entrata e in uscita da tale magazzino. Vanno esclusi da tale computo i negozi e i punti vendita situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.
Esempio 1:
- il magazzino centrale è situato a Pescara;
- vi sono due punti vendita entrambi situati a Pescara;
- un terzo punto vendita è situato a Chieti.
In questo caso la contabilità di magazzino non è obbligatoria perché vi sono tre punti vendita, di cui due situati nello stesso Comune del magazzino centrale (Pescara): quindi il magazzino centrale è come se rifornisse un solo punto vendita, dato che dal conteggio vanno esclusi i punti vendita situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi a quello in cui è situato il magazzino.
Esempio 2:
- il magazzino centrale è situato a Pescara;
- vi è un punto vendita situato a Pescara;
- vi è un secondo punto vendita situato a Chieti;
- infine un terzo punto vendita è situato a Roma.
In questo caso la contabilità di magazzino è obbligatoria perché vi sono tre punti vendita, di cui solo uno situato nello stesso Comune del magazzino centrale (Pescara): quindi il magazzino centrale è come se rifornisse due punti vendita, dato che dal conteggio vanno esclusi i punti vendita situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi a quello in cui è situato il magazzino. Tuttavia, nelle registrazioni di magazzino, possono essere omessi i movimenti tra magazzino centrale e il punto vendita situato a Pescara.
Nel caso di attività miste all’ingrosso e al dettaglio occorre distinguere due ipotesi:
- le due attività sono svolte in locali distinti.
In questo caso vi è l’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per l’attività di commercio all’ingrosso, mentre per l’attività di commercio al minuto tale obbligo non è previsto, salvo le eccezioni che riguardano i magazzini interni centralizzati, come detto sopra;
- le due attività sono svolte negli stessi locali.
In questo caso non vi è l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino poiché è da considerarsi prevalente il criterio previsto per il commercio al dettaglio (CM 26/11/1981 n.40).
Le aziende di servizi sono, normalmente, obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino. Unica eccezione sono le aziende alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande quando si avvalgono di magazzini interni centralizzati, così come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza.
Le imprese che svolgono attività industriale sono sempre obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino quando ne ricorrono i presupposti, indipendentemente dal processo produttivo adottato. Va precisato però, che, quelle che possono variare sono le modalità di tenuta di tale contabilità.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO IN BASE AL TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA
TIPO DI IMPRESA | OBBLIGO FISCALE DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO |
---|---|
Imprenditori mercantili all'ingrosso | SI |
Imprese mercantili al dettaglio con un solo negozio o un solo punto vendita | NO |
Imprese mercantili al dettaglio con due o più negozi (o punti vendita) ma senza magazzino interno centralizzato | NO |
Imprese mercantili al dettaglio con due o più negozi (o punti vendita) e con magazzino interno centralizzato | SI - ad eccezione dei movimenti in entrata e in uscita con negozi o punti vendita situati nello stesso Comune del magazzino o in un Comune limitrofo |
Imprese con attività mista all'ingrosso e al dettaglio svolta in locali distinti | SI per l'attività all'ingrosso NO per l'attività al dettaglio salvo il caso di magazzini interni centralizzati |
Imprese con attività mista all'ingrosso e al dettaglio svolta nei medesimi locali | NO - salvo il caso du magazzini interni centralizzati |
Imprese di servizi | SI - ad eccezione delle imprese alberghiere e delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande per l quali valgono le stesse regole del commercio al dettaglio con due o più negozi e magazzino interno centralizzato |
Soggetti non residenti | SI - limitatamente alle attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni |
Imprese industriali | SI |
1I limiti, previsti dall'art.1 c.1 del DPR695/96, sono stati così modificati a partire dal 21/12/2021. In precedenza i limiti applicati erano di 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di rimanenze.
Obbligo di tenuta della contabilità fiscale di magazzino: computo dei ricavi e delle rimanenze
Decorrenza e cessazione dell'obbligo di tenuta della contabilità fiscale di magazzino
La contabilità di magazzino nel Codice civile
Scritture ausiliarie di magazzino: beni inclusi ed esclusi
Beni di trascurabile rilevanza percentuale
Cali e sfridi nella contabilità di magazzino