LA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

COSA PREVEDE IL CONTRATTO APPLICABILE AL SETTORE ZOOTECNIA

Aggiornato al 22.11.2010

Il CCNL per i dirigenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici siglato tra l’AIA (Associazione Italiana Allevatori) e l’AIDEZ (Associazione Italiana Dirigenti Enti Zootecnici) stabilisce che la retribuzione mensile del dirigente e del direttore con qualifica di quadro è costituita da:

  • stipendio base;
  • indennità di contingenza ed EDR (dall’01/01/2004 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nello stipendio base).
  • aumenti periodici di anzianità;
  • indennità di funzione.

La retribuzione deve essere corrisposta mensilmente, in via posticipata il 27 di ciascun mese.

Lo stipendio base non può essere inferiore a:

  • 3.185,69 euro per il dirigente;
  • 2.132,24 euro per il direttore quadro.

Dall’ 1/1/99 il dirigente ha diritto, dalla data di assunzione, per ogni biennio di effettivo servizio, ad un aumento periodico dell’importo di 104,32 euro, fino ad un massimo di 10 aumenti periodici. Per il direttore quadro, a partire dal 1° gennaio 1996, la misura dell’aumento periodico è di 54,23 euro.

La misura dell’indennità di funzione è stabilita dagli organi competenti di ogni organizzazione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Ai dirigenti e ai direttori con qualifica di quadro è riconosciuta una indennità di funzione, da erogarsi sempre ad importo fisso. Tale indennità è compensativa anche dell’eventuale maggiore gravosità di orario connessa alla funzione espletata.

In sede di contrattazione integrativa le parti possono valutare l’introduzione di premi di risultato subordinatamente all’accertamento delle condizioni economiche aziendali e alla preventiva costituzione dei fondi di accantonamento necessari. I premi devono essere correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le associazioni dispongono.


Al dirigente e al direttore con qualifica di quadro competono due mensilità aggiuntive:

  • la tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di dicembre, da corrispondersi entro il 16 dicembre;
  • la quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di giugno, da corrispondersi entro il 30 giugno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il dirigente o il direttore con qualifica di quadro ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si calcolano come mese intero, quelle inferiori o uguali a 15 giorni non vengono conteggiate.

 
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