PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE

COSA PREVEDONO I CONTRATTI DEI SETTORI ALBERGHI, AUTOTRASPORTI, ZOOTECNIA, COOPERATIVE, PMI

Aggiornato al 22.11.2010

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un preavviso. La misura del preavviso è fissata dai contratti collettivi nazionali.

Ecco cosa prevedono alcuni dei contratti applicabili ai dirigenti.


ALBERGHI

Nel settore degli alberghi i termini da rispettare sono i seguenti:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro:
    • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 4 anni;
    • 8 mesi per anzianità di servizio da 4 a 8 anni;
    • 10 mesi per anzianità di servizio da 8 a 12 anni;
    • 12 mesi per anzianità di servizio oltre 12 anni.

  • Dimissioni da parte del dirigente:
    • 2 mesi per anzianità di servizio fino a 2 anni;
    • 3 mesi per anzianità di servizio da 2 a 5 anni;
    • 4 mesi per anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
    • 5 mesi per anzianità di servizio oltre 10 anni.



AUTOTRASPORTI

Nel settore degli autotrasporti i termini da rispettare sono i seguenti:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro:
    • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 4 anni;
    • 8 mesi per anzianità di servizio da 4 a 8 anni;
    • 10 mesi per anzianità di servizio da 8 a 12 anni;
    • 12 mesi per anzianità di servizio oltre 12 anni.

  • Dimissioni da parte del dirigente:

    il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati, pertanto si avrà

    • 3 mesi per anzianità di servizio fino a 4 anni;
    • 4 mesi per anzianità di servizio da 4 a 8 anni;
    • 5 mesi per anzianità di servizio da 8 a 12 anni;
    • 6 mesi per anzianità di servizio oltre 12 anni.


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ZOOTECNIA

Nel settore della zootecnia i termini da rispettare sono i seguenti:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro:
    • 3 mesi per anzianità di mansione superiore non superiore a 2 anni;
    • un ulteriore ½ mese per ogni successivo anni di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso.

      Nel caso in cui il Dirigente abbia maturato presso la stessa azienda, in categoria impiegatizia, un’anzianità di servizio e non sia intervenuta l’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del passaggio a dirigente, i termini di preavviso si computano tenendo conto della anzianità di servizio maturata nella categoria impiegatizia.


  • Dimissioni da parte del dirigente: il termine utile di preavviso è stabilito in tre mesi.


COOPERATIVE

Ai dirigenti delle cooperative si applicano i seguenti termini di preavviso:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro:
    • 7 mesi per anzianità di servizio fino a 2 anni;
    • ulteriori 15 giorni di calendario per ogni successivo anno compiuto di anzianità con un massimo di altri 5 mesi di preavviso.

  • Dimissioni da parte del dirigente: la durata del preavviso è dimezzata in caso di dimissioni del dirigente.


PMI

Ai dirigenti delle piccole e medie imprese si applicano i seguenti termini di preavviso:

  • Risoluzione da parte del datore di lavoro:
    • 8 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
    • un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 4 mesi di preavviso. Di conseguenza il termine complessivo di preavviso non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.

  • Dimissioni da parte del dirigente: la durata del preavviso è pari ad 1/3 dei termini visti sopra.

 
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