INTEGRAZIONI DOVUTE DA TERZI

LORO ESPOSIZIONE IN FATTURA

Aggiornato al 14.03.2009

L’art.13 del D.P.R. 633 stabilisce che concorrono a formare la base imponibile IVA:

  • le spese e gli oneri accessori sostenuti dal fornitore;
  • gli oneri e i debiti accollati all’acquirente;
  • le integrazioni dovute da terzi.

Vediamo in cosa consistono le integrazioni dovute da terzi e come vanno trattate in fattura.

Come si è visto, tali integrazioni, concorrono a formare la base imponibile.

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Se, ad esempio, oltre al corrispettivo pattuito tra le parti è previsto che dei terzi debbano delle altre somme ad integrazione del prezzo concordato, tali integrazioni andranno a formare la base imponibile.

Tra le integrazioni dovute da terzi vi sono anche i contributi pubblici. Questi ultimi però non sono sempre soggetti ad IVA.

Esempio:
Supponiamo che un imprenditore venda un impianto dell’importo di 100.000 euro, di cui 20.000 euro sono corrisposti da un ente pubblico a titolo di contributo. La base imponibile è costituita da 80.000 euro.

 
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