INTEGRAZIONI DOVUTE DA TERZI
LORO ESPOSIZIONE IN FATTURA
L’art.13 del D.P.R. 633 stabilisce che concorrono a formare la base imponibile IVA:
- le spese e gli oneri accessori sostenuti dal fornitore;
- gli oneri e i debiti accollati all’acquirente;
- le integrazioni dovute da terzi.
Vediamo in cosa consistono le integrazioni dovute da terzi e come vanno trattate in fattura.
Come si è visto, tali integrazioni, concorrono a formare la base imponibile.
Se, ad esempio, oltre al corrispettivo pattuito tra le parti è previsto che dei terzi debbano delle altre somme ad integrazione del prezzo concordato, tali integrazioni andranno a formare la base imponibile.
Tra le integrazioni dovute da terzi vi sono anche i contributi pubblici. Questi ultimi però non sono sempre soggetti ad IVA.
Esempio:
Supponiamo che un imprenditore venda un impianto dell’importo di 100.000 euro, di cui 20.000 euro sono corrisposti da un ente pubblico a titolo di contributo. La base imponibile è costituita da 80.000 euro.