DEBITI TRIBUTARI

COSA OCCORRE INDICARE IN BILANCIO TRA I DEBITI TRIBUTARI

Aggiornato al 10.09.2020

Il principio contabile n.19 che tratta la materia dei debiti, stabilisce che alla voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale relativa ai debiti tributari, devono essere esposte solamente le passività per imposte certe e determinate. E' questo, ad esempio, il caso dei debiti:

  • per imposte correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti (sia imposte dirette che imposte indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi;
  • per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi;
  • per ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate alla data di bilancio;
  • nonché i tributi di qualsiasi tipo.

IMPOSTE CHE POSSONO COMPARIRE ALLA VOCE D)12 "DEBITI TRIBUTARI"

Possono essere indicati alla voce D12) Debiti tributari:
  • IVA;
  • IRES;
  • IRAP;
  • Imposte di fabbricazione;
  • Imposte sostitutive;
  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente;
  • Ritenute su redditi di lavoro autonomo;
  • Ritenute su redditi di capitale;
  • Debiti relativi ad accertamenti e contenziosi definitivi.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Qualora le passività sono relative ad imposte solamente probabili o incerte esse non possono essere collocate tra i debiti tributari, ma vanno indicate alla voce B.2 del passivo dello stato patrimoniale, ovvero tra i fondi per imposte anche differite. Rientrano in questa fattispecie le imposte il cui ammontare è indeterminato alla data di chisura dell'esercizio o la cui data di sopravvenienza è indeterminata alla chiusura dell’esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o da contenziosi in corso.

La voce Debiti tributari comprende anche la differenza positiva o negativa tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

I debiti per le singole imposte devono essere esposti in bilancio al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso.

In quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno esposti tra i crediti alla voce C.II.4-bis (crediti tributari).


MOMENTO DI ISCRIZIONE DEL DEBITO

Il debito tributario deve essere iscritto nel momento in cui sorge l'obbligazione al pagamento. Tale momento va individuato in base alle norme legali.


ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Così come accade per gli altri debiti, anche i debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo devono essere esposti separatamente nello Stato patrimoniale. I debiti tributari sono esigibili oltre l’esercizio successivo se il loro pagamento avviene oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio.


BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nel bilancio in forma abbreviata la voce D12 “Debiti tributari” è esposta nel passivo dello Stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”.


CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Il criterio generale di valutazione dei debiti è che essi vanno valutati in base al criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il principio contabile n.19, in materia di debiti, prevede che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato nel caso in cui gli effetti sono irrilevanti, cosa che normalmente accade per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi. Questa regola riguarda tutti i debiti e, dunque, anche i debiti tributari. Il prinicipi contabile 25, relativo alle imposte sul reddito, conferma tale criterio.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale.

 
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