COMPENSAZIONI IMPOSTE

QUADRO RIASSUNTIVO

Aggiornato al 10.09.2020

Presentiamo un quadro di sintesi delle principali regola da ricordare nell’effettuare la compensazione tra debiti e crediti tributari.


CHI PUÒ EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE

Tutti i contribuenti, sia privati che titolari di partita IVA.


QUALI CREDITI SONO COMPENSABILI

  • IRPEF
  • IRES
  • IRAP
  • addizionale comunale e regionale all’IRPEF
  • IVA
  • contributi previdenziali
  • contributi INAIL


QUALI DEBITI SONO COMPENSABILI

  • IRPEF
  • IRES
  • IRAP
  • addizionale regionale e comunale all’IRPEF
  • ritenute alla fonte
  • IVA
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA
  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale
  • contributi assistenziali e previdenziali
  • premi INAIL
  • ICI (nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate)
  • somme dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
  • sanzioni
  • somme dovute a seguito di ravvedimento operoso
  • somme dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione
  • somme dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione
  • diritto annuale CCIAA
  • tassa CC.GG. annuale per vidimazione di registri da parte di società di capitali


LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

Il contribuente può procedere alla compensazione dei crediti IVA, dei crediti per imposte dirette e relative addizionali, dei crediti per imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dei crediti IRAP, il cui importo è superiore a 5.000 euro, solamente a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

In tutti gli altri casi la compensazione è ammessa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

La compensazione è ammessa entro il limite massimo annuo di € 700.000. Per il solo anno 2020 tale limite è elevato ad 1 milione di euro.

I crediti nei confronti dell’INPS risultanti dai modelli DM 10/2 possono essere utilizzati in compensazione fino a 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia dalla quale essi risultano.

I crediti nei confronti dell’INPS risultanti dal modello Unico possono essere utilizzati fino alla data della scadenza di presentazione della successiva dichiarazione.

Nel caso in cui la compensazione tributaria venga effettuata avvalendosi di crediti INAIL essi possono essere utilizzati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.


COME SI EFFETTUA LA COMPENSAZIONE

La compensazione viene effettuata con la compilazione del modello F24 che, in questo caso, dovrà essere presentato necessariamente mediante uno dei canali messi a disposizone dall'Agenzia delle entrate.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net