PREMI DI ASSICURAZIONE PAGATI DALL'IMPRESA

ASPETTI FISCALI

Aggiornato al 11.02.2013

I premi di assicurazione pagati dall’impresa sono, in linea di massima, deducibili dal reddito ai fini del calcolo dell’IRPEF o dell’IRES dovuta.


Essi, come gli altri componenti negativi di reddito, sono deducibili, ai fini del calcolo del reddito imponibile, se:

  • sono imputati al Conto economico dell’esercizio di competenza (art.109 TUIR, comma 4).

    In particolare per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di assicurazione, le relative spese si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi (art.109 TUIR, comma 2 lettera b).

  • sono inerenti l’attività dell’impresa, ovvero si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi (art.109 TUIR, comma5).

Per i premi di assicurazione relativi a beni la cui deducibilità è limitata si applicano norme particolari. Ci riferiamo, ad esempio, ai premi di assicurazione relativi a polizze per responsabilità civile auto o per incendi e furti sui veicoli aziendali. Tali costi sono deducibili con le stesse regole e nelle stesse misure previste per la deducibilità dei costi di acquisto dei veicoli (art.164 TUIR).

Nella pratica accade di frequente che le imprese stipulino polizze di assicurazione per i lavoratori dipendenti e per l’amministratore.

Tali polizze possono essere stipulate sia nell’interesse dell’impresa che nell’ interesse del dipendente o amministratore.

Le polizze stipulate possono essere di vario tipo.

Le assicurazioni per responsabilità civile del dipendente o dell’ amministratore hanno come scopo quello di risarcire eventuali danni provocati a terzi o all’azienda stessa dal dipendente o dall’amministratore nell’esercizio della propria attività. I costi sostenuti dalla società sono deducibili secondo i principi contenuti nell’art.109 del TUIR.

Le assicurazioni per infortuni del dipendente o dell’ amministratore dovuti a motivi professionali hanno come quello di far fronte all’eventuale risarcimento dei danni da pagare agli eredi. In ogni caso i danni assicurati devono essere quelli non coperti dall’INAIL.

Se beneficiario della polizza è la società stessa, il costo è deducibile secondo le regole contenute nell’ art.109 del TUIR, mentre se beneficiario è il dipendente o l’amministratore il costo è deducibile secondo le regole proprie delle spese per prestazioni di lavoro.

Un ulteriore caso è rappresentato dalle assicurazioni in caso di morte del dipendente o dell’ amministratore.

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Questa forma di assicurazione serve a tutelare l’impresa in caso venga a mancare improvvisamente un dipendente o l’amministratore a causa della sua morte. Beneficiario della polizza è, quindi, la stessa impresa che corrisponde i premi di assicurazione.

Questo tipo di polizze sono assimilabili a quelle stipulate per far fronte ad eventuali danneggiamenti di beni aziendali (incendi, furti, calamità naturali, ecc..). Il premio pagato dall’impresa è, secondo alcuni orientamenti, deducibile dal reddito.

Nel caso si verifichi l’evento dannoso l’ indennizzo ricevuto costituisce un componente positivo di reddito tassabile.

Questo genere di polizze è piuttosto frequente nelle società che vogliono assicurarsi nell’eventualità che un evento fortuito le privi di un uomo chiave come, ad esempio, l’amministratore della società stessa.

In linea di massima si ritiene che il premio pagato sia deducibile dal reddito d’impresa dato che tale costo è inerente all’attività d’impresa. Infatti la morte o l’infortunio dell’amministratore rappresentano eventi sfavorevoli per la società venendo meno le abilità e le competenze dell’amministratore con possibili effettivi negativi per l’impresa ( norma di comportamento n.154 Associazione Dottori Commercialisti di Milano).

Tuttavia esistono pareri diversi, ad esempio, la Cassazione, con sentenza n.28004/2009 ha stabilito che non sono deducibili i premi di assicurazione pagati dall’impresa per infortuni di amministratori, impiegati e quadri poiché, pur essendo inerenti alla gestione dell’impresa non sono riconducibili ai ricavi o ai proventi dall’azienda come richiede, invece, l’art.109 TUIR al comma 5.

Eventuali polizze vite stipulate dalle società in cui beneficiaria sia la società stessa, non rappresentano dei costi per quest’ultima, ma degli investimenti finanziari, dunque dei crediti nei confronti della compagnia di assicurazione, mentre se beneficiario è il dipendente o l’amministratore o un dirigente il costo deve essere considerato come un costo per lavoro dipendente.

 
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