IL REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI

Aggiornato al 11.02.2015
Il regime sostitutivo delle nuove iniziative produttive è stato attualmente sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.


REGIME SOSTITUTIVO DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Il regime sostitutivo delle nuove iniziative produttive è un regime fiscale agevolato che può essere applicato alle nuove iniziative produttive. Esso è stato introdotto dall’art.13 della L.388/2000.

Tale regime fiscale prevede una serie di semplificazioni contabili per il contribuente che lo adotta e il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% limitatamente ai primi 3 anni di attività.


SOGGETTI AMMESSI

Il regime sostitutivo delle nuove iniziative produttive può essere adottato solamente dalle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo.

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Il regime può essere adottato anche dalle imprese familiari: in questa ipotesi l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa.

Il regime non è applicabile alle società, qualunque sia la loro veste giuridica, né alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

L’imprenditore o l’artista o il professionista deve:

  • non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare (sono escluse le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto per l’esercizio di arti o professioni).
    La semplice apertura della partita IVA non è sufficiente ad escludere l’applicabilità del regime essendo necessario a tale proposito l’effettivo esercizio della stessa;
  • la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
    E’ da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata (Circolare n.8/2001).
  • l’ammontare dei compensi o dei ricavi non può essere superiore a:
    • 30.987,40 euro nel caso di artisti o professionisti e per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
    • 61.947,82 euro nel caso di imprese esercenti altre attività.

  • devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il regime può essere applicato anche nel caso di prosecuzione dell’attività di impresa svolta da altro soggetto (come nei casi di cessione di azienda o successione).

In queste ipotesi l’impresa non deve aver superato, nel periodo di imposta precedente, i limiti di ricavi appena visti. Devono essere sempre presenti, inoltre, i restanti requisiti appena visti.

Coloro che presentano i requisiti per poter accedere al regime in questione, e intendano avvalersene, devono comunicare la scelta di aderirvi in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

 
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