VEICOLI AD USO UFFICIO

LE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI AD USO UFFICIO E IL LORO TRATTAMENTO FISCALE

Aggiornato al 13.07.2018

Gli autoveicoli ad uso ufficio sono una particolare categoria di autoveicoli per uso speciale.


Per autoveicoli per uso speciale si intendono i veicoli caratterizzati:

  • dall’estere muniti in modo permanente da speciali attrezzature;
  • dall’essere destinati prevalentemente al trasporto proprio.

Su questi veicoli è consentito il trasporto:

  • del personale;
  • dei materiali connessi con il ciclo operativo;
  • delle attrezzature;
  • di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

L’azienda che detiene degli autoveicoli ad uso ufficio ha come scopo quello di dotarsi di uffici amministrativi mobili da impiegare, ad esempio, nei cantieri, in occasione di mostre, fiere o altri eventi promozionali.


Ai fini fiscali, al veicolo omologato come autoveicolo ad uso ufficio, si applica il seguente trattamento (RM 179/2001):

  • l’IVA sostenuta per l’acquisto e l’IVA relativa ai costi di gestione è detraibile al 100% a condizione che il bene sia impiegato nel processo produttivo per realizzare a valle operazioni imponibili, mentre è esclusa la detrazione integrale dell’IVA nel caso in cui il bene sia utilizzato in operazioni escluse dal campo di applicazione o esenti dal tributo;
  • i costi di acquisto e di gestione sono deducibili al 100%.

Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato anche prima dell’effettiva utilizzazione del bene nella propria attività produttiva essendo sufficiente che il bene sia destinato ad essere utilizzato in operazione che danno diritto alla detrazione in base alla loro natura oggettiva. Si deve ritenere che tale destinazione si abbia alla data dell’omologazione del bene come autoveicolo per uso speciale dato che, è solo da questo momento che il veicolo può essere usato per finalità produttive.

La detraibilità totale dell’IVA e la deducibilità integrale dei costi è subordinata alla verifica dell’effettiva utilizzazione del veicolo per uso ufficio. Se il veicolo, invece, fosse utilizzato per soddisfare esigenze diverse (ad esempio per il trasporto di beni o persone) anche nell’ambito dell’attività produttiva dell’impresa, essendo il veicolo usato per scopi diversi rispetti a quelli per i quali è stato omologato, non sarà possibile la detrazione integrale dell’IVA e la deduzione totale del costo.

Inoltre, l’uso del veicolo per scopi diversi rispetto a quelli per i quali risulta omologato comporta anche, in base a quanto stabilito dall’art.82 del Codice della strada, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e della sospensione della carta di circolazione.

La Corte di Cassazione (Ordinanza n.7896 del 2013 e Ordinanza 23362 del 2017) ha sottolineato che la detraibilità totale dell’IVA e la deducibilità integrale dei costi, è subordinata alla trasformazione del veicolo ad uso ufficio in modo permanente. Pertanto, se l’equipaggiamento installato sull’autoveicolo al fine di trasformarlo in un ufficio mobile, è facilmente rimovibile dovranno essere applicate le ordinarie limitazioni previste per le autovetture aziendali sia per ciò che concerne la detraibilità dell’IVA che per quanto riguarda la deducibilità dei costi e ciò anche se il veicolo risulta immatricolato ad uso speciale.


Ricapitolando:


Veicoli ad uso ufficio

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Sempre secondo la Corte di Cassazione, non ha alcuna rilevanza l’eventuale buona fede dell’acquirente che non può limitarsi a fare affidamento sull’annotazione riportata sulla carta di circolazione.


Si rammenta, inoltre, che affinché gli autoveicoli possano essere considerati ad uso ufficio devono presentare le seguenti caratteristiche (Decreto dirigenziale 10/12/2002):

  • devono essere omologati nella categoria N;
  • devono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili;
  • devono essere dotati di almeno una porta, posta sulla fiancata destra o nella parte posteriore. La porta deve avere una grandezza minima di 500 mm;
  • devono essere dotati di almeno una finestra apribile, sistemata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo. Il vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m 2;
  • l’ambiente destinato ad uso ufficio deve avere un’ altezza interna non inferiore a 1.800 mm. I materiali di rivestimento di tale ambiente devono essere ignifughi o autoestinguenti e certificati da un’apposita dichiarazione rilasciata dall’allestitore. I veicoli devono essere dotati anche di estintore;
  • devono essere dotati di attrezzature ed arredi permanenti installati nell’ambiente destinato ad uso ufficio, funzionali alla destinazione del veicolo (come computer, fax, ecc..);
  • devono essere dotati di un impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nello spazio destinato ad uso ufficio, realizzate con adeguate protezioni.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net