CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REVERSE CHARGE, SPLIT PAYMENT, IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Aggiornato al 14.09.2019

Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini IVA, si possono applicare tre diversi regimi:

  • il reverse charge;
  • lo split payment;
  • l’IVA ad esigibilità differita.

Se l’operazione rientra tra quelle alle quali è applicabile il regime del reverse charge, questo è il regime che deve essere applicato.

In caso contrario si applicherà il regime dello split payment.

Solamente nel caso in cui anche questo regime non può trovare applicazione è possibile ricorrere al regime dell’IVA ad esigibilità differita.


REVERSE CHARGE

Il reverse charge si applica nei seguenti casi:

  • operazioni intra-Ue;
  • acquisti intra-Ue effettuati, oltre la soglia di euro 10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo IVA ma che sia identificato in Italia;
  • acquisti effettuati nell’ esercizio dell’impresa nei settori soggetti al meccanismo dell’inversione contabile indicati all’art.17 del DPR 633/72 tra le quali, si hanno:
    • cessioni di oro industriale e da investimento;
    • prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
    • cessione di fabbricati o porzioni di fabbricai per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA;
    • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
    • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

      Fino al 31 dicembre 2018 vanno aggiunti anche i seguenti casi:

      • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessioni governative;
      • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
      • trasferimenti di unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformasi alla direttiva n.2003/87/CE e di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
      • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
    • acquisti effettuati nell’esercizio di impresa di rottami di ferro (art.74 DPR 633/72).


Nei casi nei quali il reverse charge si applica agli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione in qualità di soggetto passivo, se i beni o servizi acquistati sono destinati dalla pubblica amministrazione in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, la pubblica amministrazione deve comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi. Su di essa va applicato il meccanismo del reverse charge, mentre sulla parte restante si applica lo split payment.


Esempio: una situazione simile si può verificare nel caso di servizi di pulizia che riguardano parte dell’edificio destinato all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale.



SPLIT PAYMENT

Quando, all’operazione con la pubblica amministrazione non è applicabile il reverse charge, si deve applicare lo split payment.


Lo split payment non può essere applicato in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’ imposta in fattura e ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie quali:

  • editoria;
  • generi di monopolio e fiammiferi;
  • tabacchi lavorati;
  • telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici;
  • documenti di viaggio;
  • documenti di sosta nei parcheggi;
  • case d’asta;
  • regime del margine;
  • regime delle agenzie di viaggio;
  • regime forfettario.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Non è applicabile lo split payment neppure nel caso di regimi speciali che sono caratterizzati dall’applicazione di un meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante, anche se prevedono l’addebito dell’imposta in fattura (CM 15/2015):

  • regime speciale per i produttori agricoli e attività agricole connesse;
  • regime delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • regime relativo alle attività di intrattenimento;
  • regime applicabile agli spettacoli viaggianti.

Lo split payment non può essere applicato nei casi di operazioni certificate dal fornitore con documenti diversi dalla fattura , come:

  • ricevute fiscali;
  • scontrini fiscali;
  • scontrini non fiscali nel caso di soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi;
  • fatture semplificate.

Lo split payment può essere applicato per le operazioni certificate da:

  • fattura-ricevuta fiscale;
  • fattura richiesta dal cliente in luogo dell’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.


IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA

Nei casi nei quali non è applicabile, nei confronti della pubblica amministrazione, né il reverse charge, né lo split payment, rimane la possibilità di applicare l’ IVA ad esigibilità differita disciplinata dall’art.6 del DPR 633/72.

Il meccanismo prevede che l’IVA relativa a cessioni o prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione diventi esigibile nel momento del pagamento del corrispettivo. Il cedente o prestatore del servizio può, però decidere di avvalersi del regime ad esigibilità immediata.

Sulla fattura emessa occorre indicare che trattasi di " IVA ad esigibilità differita ". Il prestatore del servizio, può optare per l’applicazione dell’IVA nei modi normali: in questo caso deve riportare sulla fattura la dicitura “ IVA ad esigibilità immediata”.

L’IVA ad esigibilità differita, dopo l’entrata in vigore dello split payment, assume una rilevanza marginale.

 
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