BENI DI IMPORTO INFERIORE A 516,46 EURO

ASPETTI CONTABILI

Aggiornato al 21.11.2016

Le norme fiscali prevedono che le immobilizzazioni materiali, il cui costo unitario non eccede i 516,46 euro, possono concorrere interamente alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio nel quale il costo è stato sostenuto senza dover ricorrere all’ammortamento.

Vediamo la relazione esistente tra norme fiscali e civilistiche.

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Le situazioni che, di fatto, si possono riscontrare, sono riconducibili a due diverse fattispecie:

  • i beni di importo non superiore a 516,46 euro hanno una vita economica utile non pluriennale. In questo caso non si pongono particolari problemi poiché i costi sono interamente dedotti nell’esercizio in cui sono stati sostenuti sia dal punto di vista fiscale che civilistico. In contabilità il costo sarà portato a Conto Economico;
  • i beni di importo non superiore a 516,46 euro hanno una vita economica utile pluriennale. In questo caso, tali beni devono, contabilmente, essere iscritti tra le immobilizzazioni e ammortizzati in modo sistematico tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione come prevedono le norme del Codice civile. In questa ipotesi, le quote di ammortamento iscritte nel Conto Economico rappresentano l’importo massimo deducibile ai fini fiscali, a condizione che non vengano superati i limiti fissati dai coefficienti ministeriali.

Si ricorda che, sotto il profilo fiscale, la deducibilità integrale del costo dei beni di importo inferiore a 516,46 euro è una facoltà riconosciuta al contribuente e non un obbligo.

Quindi, di fronte a beni la cui vita economica utile è pluriennale è opportuno optare per la deduzione di quote di ammortamento sia contabilmente che fiscalmente.

 
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