CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO

LE REGOLE APPLICABILI DAL 2016

Aggiornato al 28.09.2015

Vediamo, nella tabella che segue, le principali modifiche apportate dal Decreto Legislativo 139/2015 all’art. 2426 del Codice civile in materia di valutazioni di bilancio.


TITOLI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

Viene aggiunta la regola che le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio al costo ammortizzato quando tale criterio è applicabile.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al costo.


COSTI DI SVILUPPO

In precedenza andavano ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.

Ora dovranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile. Solamente in casi eccezionali, nei quali non è possibile stimare la loro vita utile, dovranno essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.


AVVIAMENTO

In precedenza doveva essere ammortizzato in un periodo non superiore a 5 anni.

Ora dovrà essere ammortizzato secondo la sua vita utile. Solamente in casi eccezionali, nei quali non è possibile stimarne la vita utile, potrà essere ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni.

Rimane la possibilità di ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per la sua utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa.


DISAGGIO SU PRESTITI

In precedenza andava iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

Ora dovrà essere rilevato secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.


AGGIO SU PRESTITI

In precedenza non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di valutazione da adottare.

Ora si applicherà la stessa regola prevista per il disaggio su prestiti.


CREDITI

In precedenza andavano valutati al presumibile valore di realizzazione.

Ora viene introdotta la valutazione al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al valore di presumibile realizzo.

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DEBITI

In precedenza non vi era alcuna esplicita previsione circa il criterio di valutazione da adottare.

Ora dovranno essere valutati al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di effettuare la valutazione al valore nominale.


POSTE IN VALUTA

In precedenza erano previsti i seguenti criteri:

  • immobilizzazioni materiali ed immateriali, partecipazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che andavano iscritte in bilancio al tasso di cambio al momento dell’acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio in caso di riduzione durevole;
  • altre attività e passività che andavano iscritte in bilancio in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi dovevano essere imputati al conto economico, mentre l’eventuale utile netto andava accantonato in apposita riserva.

Ora la norma distingue le poste in:

  • monetarie;
  • non monetarie.

Per quelle monetarie valgono le stesse regole di valutazione previste in precedenza per le attività e le passività diverse dalle immobilizzazioni.

Per le poste non monetarie è prevista la valutazione esclusivamente in base al cambio al momento dell’acquisto.


STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Viene inserita una specifica previsione per tali beni, in precedenza non previsti. Essi andranno valutati al fair value.


ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Anche se costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, senza variazioni sensibili nella loro entità, nel valore e nella composizione non potranno più essere iscritte nell’attivo ad un valore costante.

 
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