LE RISERVE IN BILANCIO

COME VANNO ESPOSTE LE RISERVE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Aggiornato al 31.05.2011

In questo approfondimento vedremo come vanno esposte le riserve nel bilancio d’esercizio.

Innanzitutto va detto che le riserve sono indicate nel passivo dello Stato patrimoniale, alla macro-categoria A) PATRIMONIO NETTO, nel modo seguente:


STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’
A) PATRIMONIO NETTO

I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserve legali
V – Riserve statutarie
VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII – Altre riserve (elencate distintamente)
VIII – Utili o perdite portati a nuovo
IX – Utile o perdita dell’esercizio.


La prima riserva da esporre è la riserva da soprapprezzo azioni (A.II).

Questa riserva accoglie la differenza tra il prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale.

La riserva da sopraprezzo azioni deve comprendere anche le differenze che dovessero emergere in seguito alla conversione delle obbligazioni in azioni.


Le riserve di rivalutazione (A.III) vengono costituite come contropartita di rivalutazioni dell’attivo effettuate in base a leggi speciali in materia.


La riserva legale (A.IV) deve essere costituita obbligatoriamente ai sensi dell’art.2430 del Codice civile, accantonando almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando il suo importo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’importo della riserva legale dovesse scendere al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro col progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti.

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Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve essere reintegrata finché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.


Le riserve statutarie (A.V) sono riserve costituite in ottemperanza delle disposizioni contenute nello statuto. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di tali riserve sono disciplinate dallo statuto. Nel caso in cui esso preveda la costituzione di diverse tipologie di riserve, l’ammontare relativo a ciascuna di esse deve essere indicato nella nota integrativa a seconda della specifica disciplina


La riserva per azioni proprie in portafoglio (A.VI) è costituita in occasione dell’acquisto di azioni proprie da parte della società, con la funzione di salvaguardare l’integrità del capitale sociale. Essa può essere iscritta in bilancio solamente dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della società.


Tra le altre riserve (A.VII) devono essere comprese tutte le restanti riserve che possono essere riserve facoltative, riserve create in seguito a versamenti dei soci in conto capitale, altre riserve previste dal Codice civile o dalle norme fiscali.

Le altre riserve devono essere elencate distintamente in bilancio.

 
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