COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI AI BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI

Aggiornato al 20.03.2017
Il Decreto Legge 244/2016 ha eliminato l’ obbligo di comunicazione al Fisco dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore.


SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L’obbligo di comunicazione incombe sull’imprenditore.

La comunicazione può essere assolta anche dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.


OPERAZIONI DA COMUNICARE

Occorre comunicare all’anagrafe tributaria i beni dati in godimenti a familiari o soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai familiari dei soci o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Vanno comunicati tutti i beni dati in suo gratuito o dietro corrispettivo a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia o meno inferiore al valore di mercato.

I beni dati in uso gratuito vanno indicati in modo distinto e sono classificabili in sei categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili, altri beni.

L’unico caso nel quale non sussiste l’obbligo della comunicazione riguarda i beni riconducibili alla categoria “altri beni” il cui valore non supera tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche forme di finanziamento o di capitalizzazione effettuate nei confronti della società concedente.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


DATI DA COMUNICARE

I dati da comunicare sono:

  • i dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente;
  • i dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore.


TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

La comunicazione deve essere effettuata, entro il medesimo termine, con riferimento ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net