IPER AMMORTAMENTO

QUANDO SI PUÒ APPLICARE L'IPER AMMORTAMENTO

di Miucci Gessica - www.controllodigestioneaziendale.it
Aggiornato al 01.09.2017
L’agevolazione è stata prorogata anche agli investimenti effettuati fino a 31/12/2018 e a quelli effettuati entro il 31 dicembre 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, l’ordine sia accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti nella misura di almeno il 20% del costo di acquisto.

L’approvazione della Legge di bilancio 2017 hanno portato alcune novità in tema di agevolazioni fiscali relative agli investimenti, tra cui l’introduzione dell’ iper ammortamento al 250% sui beni digitali rientranti nel Piano Industria 4.0.

Nell’ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, vengono introdotti i c.d. “iper-ammortamenti”.


AMBITO SOGGETTIVO

L’agevolazione spetta solo ai titolari di reddito di impresa e non agli esercenti arti o professioni (Circ. Agenzia delle Entrate 30.03.2017 n.4).


AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 31.7.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30.03.2017 n. 4 ha chiarito che per individuare l’esatto momento in cui l’investimento rientri o meno nel periodo agevolato è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza indicate all’art. 109 TUIR.

Pertanto in caso di acquisto di beni materiali, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, o se diversa e successiva rileva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale.


MAGGIORAZIONE DEL 150%

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:

  • i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
  • i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Tale maggiorazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi e non Irap.

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MAGGIORAZIONE PER I BENI IMMATERIALI STRUMENTALI CORRELATI

Per i soggetti che beneficiano dell’ iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Si tratta di software , sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.


DOCUMENTAZIONE

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero se successivo quando il bene è interconnesso:

  • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Qualora l’interconnessione sia successiva al periodo di imposta in cui entri in funzione il bene in tale periodo il bene può usufruire del super-ammortamento fino all’esercizio in cui non si realizza l’interconnessione.

Tale documentazione deve attestare che:

  • il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Un bene si considera “interconnesso” quando:

  • scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, http, MQT, ecc..);
  • sia identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo standard di indirizzo (es. IP).

 
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