IPER AMMORTAMENTO
QUANDO SI PUÒ APPLICARE L'IPER AMMORTAMENTO
di Miucci Gessica - www.controllodigestioneaziendale.itL’approvazione della Legge di bilancio 2017 hanno portato alcune novità in tema di agevolazioni fiscali relative agli investimenti, tra cui l’introduzione dell’ iper ammortamento al 250% sui beni digitali rientranti nel Piano Industria 4.0.
Nell’ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, vengono introdotti i c.d. “iper-ammortamenti”.
AMBITO SOGGETTIVO
L’agevolazione spetta solo ai titolari di reddito di impresa e non agli esercenti arti o professioni (Circ. Agenzia delle Entrate 30.03.2017 n.4).
AMBITO TEMPORALE
L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 31.7.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30.03.2017 n. 4 ha chiarito che per individuare l’esatto momento in cui l’investimento rientri o meno nel periodo agevolato è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza indicate all’art. 109 TUIR.
Pertanto in caso di acquisto di beni materiali, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, o se diversa e successiva rileva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale.
MAGGIORAZIONE DEL 150%
Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:
- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Tale maggiorazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi e non Irap.
MAGGIORAZIONE PER I BENI IMMATERIALI STRUMENTALI CORRELATI
Per i soggetti che beneficiano dell’ iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.
Si tratta di software , sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
DOCUMENTAZIONE
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero se successivo quando il bene è interconnesso:
- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Qualora l’interconnessione sia successiva al periodo di imposta in cui entri in funzione il bene in tale periodo il bene può usufruire del super-ammortamento fino all’esercizio in cui non si realizza l’interconnessione.
Tale documentazione deve attestare che:
- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Un bene si considera “interconnesso” quando:
- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, http, MQT, ecc..);
- sia identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo standard di indirizzo (es. IP).