ACCONTO E SALDO IRAP

IL MECCANISMO DELL'ACCONTO E DEL SALDO IRAP

Aggiornato al 21.04.2022

Società di persone e società di capitali sono tenute al versamento dell’IRAP, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (fino al 2021 l'obbligo riguardava anche le imprese individuali e i lavoratori autonomi).


Nel corso dell’esercizio sono dovuti:

  • degli acconti sull’imposta, relativi al reddito in corso di produzione;
  • il saldo relativo al reddito dell’esercizio precedente.


Esempio:
nel corso dell’esercizio x si paga l’acconto sul reddito relativo a tale esercizio e il saldo relativo al reddito prodotto nell’esercizio x-1.

L’acconto viene calcolato sulla base dell’imposta relativa all’esercizio precedente.


Esaminiamo la misura dell’acconto e i termini di versamento distinguendo il caso di:

  • società di persone;
  • società di capitali.


SOCIETA’ DI PERSONE

L’acconto dovuto è pari al 100% dell’imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione.

L’acconto non è sempre dovuto. Inoltre, a volte esso viene pagato in una sola soluzione a novembre, mentre altre volte viene pagato in due rate: una a giugno e l’altra a novembre.

Se l’importo sul quale va calcolato l’acconto è pari o superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto.

Se, invece, tale importo supera i 51,65 euro l’acconto è dovuto.

Tenendo presente che in dichiarazione gli importi sono arrotondati all’unità di euro, il valore al quale fare riferimento è di 52 euro.


Quando l’acconto è dovuto esso va versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro.
  • Se, invece, tale importo è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto va versato in due rate:
    • la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno. Il versamento di tale rata può essere effettuato anche entro il 30 luglio. I contribuenti che scelgono di effettuare il versamento nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 luglio devono applicare sulla somma dovuta una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.


Esempio:
dalla dichiarazione dell’anno x risulta un’imposta dovuta relativa all’anno x-1, pari a 2.000 euro.
Tale importo supera i 51,65 euro, quindi l’acconto è dovuto.
La misura dell’acconto è di 2.000 euro.
L’acconto dovuto supera i 257,52 euro, quindi occorre versare l’acconto in due rate:

  • la prima rata è pari a 40% x 2.000 euro = 800 euro che deve essere versata entro il 30 giugno;
  • la seconda rata è pari a 60% x 2.000 euro = 1.200 euro da versare entro il 30 novembre.


SOCIETA’ DI CAPITALI

L’acconto da versare è pari al 100% dell’imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione.

  • la prima rata è pari al 40% dell’acconto dovuto. Essa non va versata se l’importo non supera 103 euro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine per il versamento del saldo relativo all’anno precedente;
  • la seconda rata è pari al 60% dell’acconto dovuto. Essa va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.


Esempio:
Imposta dovuta per l’anno x: 3.500 euro
Acconto dovuto per l’anno x+1: 3.500 euro
I rata di acconto: 40% x 3.500 euro = 1.400 euro
II rata di acconto: 60% x 3.500 euro = 2.100 euro

Le società di capitali effettuano il versamento del saldo IRAP risultante dalla dichiarazione e del primo acconto, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

La società può scegliere di effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo rispetto a tale termine, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


Esempio:
Società con esercizio coincidente con l’anno solare
Versamento saldo e prima rata acconto IRAP - entro il 30 giugno o in alternativa versamento entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
Versamento seconda rata di acconto IRAP – entro il 30 novembre.

L’art.2364, comma 2, del Codice civile stabilisce che l’assemblea ordinaria delle società per azioni deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto delle società può prevedere un maggior termine in due ipotesi:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Il maggior termine comunque, non può essere superiore a 180 giorni.

La norma è applicabile anche alle società a responsabilità limitata.


Le norme fiscali prevedono che, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento del saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Anche in questo caso la società può scegliere di effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo rispetto a tale termine, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


Esempio:
Società con esercizio coincidente con l’anno solare.
Approvazione del bilancio il 30 giugno.
Versamento del saldo e della prima rata di acconto IRAP – entro il 30 luglio o in alternativa versamento entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Versamento seconda rata di acconto IRAP – entro il 30 novembre.

Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.


Esempio:
Società con esercizio coincidente con l’anno solare.
Bilancio non approvato entro il 30 giugno.
Versamento del saldo e della prima rata di acconto IRAP – entro il 30 luglio o in alternativa versamento entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Versamento seconda rata di acconto IRAP – entro il 30 novembre.


ALTRE NORME APPLICABILI

Qualora si ritiene di conseguire un minor reddito imponibile rispetto a quello dell’anno precedente, l’acconto dovuto può essere determinato anche con modalità revisionale, cioè calcolando l’acconto sull’imposta dovuta per il periodo d’imposta al quale esso si riferisce e non sull’imposta relativa al periodo d’imposta precedente.


Esempio:
acconto IRAP anno x calcolato sul reddito che si prevede di conseguire nell’anno x.


Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net