ACCONTO E SALDO IRES

IL MECCANISMO DELL'ACCONTO E DEL SALDO IRES

Aggiornato al 20.03.2017

Nelle società di capitali, tenute al pagamento dell’IRES, la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente.


Esempio:
Imposta anno 2016: 10.000 euro
Acconto 2017: 10.000 euro.

Qualora si ritiene di conseguire un minor reddito imponibile rispetto a quello dell’anno precedente, l’acconto dovuto può essere determinato anche con modalità previsionale cioè nella misura del 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta al quale esso si riferisce.


L’acconto va versato in due rate:

  • la prima rata è pari al 40% dell’acconto dovuto. Essa non va versata se l’importo non supera 103 euro. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine per il versamento del saldo relativo all’anno precedente;
  • la seconda rata è pari al 60% dell’acconto dovuto. Essa va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.


Esempio:
Acconto dovuto per il 2017: 10.000 euro
I rata di acconto: 40% x 10.000 euro = 4.000 euro
II rata di acconto: 60% x 10.000 euro = 6.000 euro

I soggetti IRES effettuano il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione e del primo acconto, entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La società può scegliere di effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo rispetto a tale termine, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


Esempio:
Impresa con esercizio coincidente con l’anno solare.
Versamento saldo e prima rata acconto IRES - entro il 30 giugno o in alternativa versamento entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Versamento seconda rata di acconto IRES – entro il 30 novembre.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L’art.2364, comma 2, del Codice civile stabilisce che l’assemblea ordinaria delle società per azioni deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto delle società può prevedere un maggior termine in due ipotesi:

  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Il maggior termine comunque, non può essere superiore a 180 giorni.

La norma è applicabile anche alle società a responsabilità limitata.


Le norme fiscali prevedono che, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento del saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Anche in questo caso la società può scegliere di effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo rispetto a tale termine, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


Esempio:
Impresa con esercizio coincidente con l’anno solare.
Approvazione del bilancio il 30 giugno.
Versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES – entro il 31 luglio o in alternativa versamento entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Versamento seconda rata di acconto IRES – entro il 30 novembre.

Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.


Esempio:
Impresa con esercizio coincidente con l’anno solare.
Bilancio non approvato entro il 30 giugno.
Versamento del saldo e della prima rata di acconto – entro il 31 luglio o in alternativa versamento entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Versamento seconda rata di acconto IRES – entro il 30 novembre.

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto.

 
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