ACCONTO E SALDO IRPEF

UN ESAME DEL MECCANISMO DELL'ACCONTO E DEL SALDO IRPEF

Aggiornato al 20.03.2017

I soggetti tenuti al pagamento dell’IRPEF devono versare, annualmente, un acconto di imposta. L’acconto viene versato nel corso dello stesso anno al quale il reddito si riferisce.


Esempio:
redditi anno 2017
acconto d’imposta versato nell’anno 2017.

Il saldo, invece, viene versato nell’anno successivo.


Esempio:
redditi anno 2017
saldo d’imposta versato nell’anno 2018.

La misura dell’acconto viene determinata tenuto conto dell’imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione.


Esempio:
l’acconto da versare nell’anno 2017, relativo al reddito conseguito nello stesso anno 2017, viene calcolato tenendo conto dell’imposta dovuta sul reddito relativo all’anno 2016.

Più precisamente l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione, al netto delle ritenute d’acconto figuranti nella medesima dichiarazione.

Ad esempio, l’acconto IRPEF per il 2017, deve essere calcolato sulla base dell’importo risultante al rigo RN 34 - DIFFERENZA del modello Unico Persone Fisiche del 2017 con il quale viene dichiarato il reddito del 2016.


L’acconto non è sempre dovuto. Inoltre, a volte esso viene pagato in una sola soluzione a novembre, mentre altre volte viene pagato in due rate: una a giugno e l’altra a novembre.

Se l’importo sul quale va calcolato l’acconto (rigo RN 34 modello dichiarazione 2017 ) è pari o superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto.

Se, invece, tale importo supera i 51,65 euro l’acconto è dovuto.

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Tenendo presente che in dichiarazione gli importi sono arrotondati all’unità di euro, il valore al quale fare riferimento è di 52 euro.


Quando l’acconto è dovuto esso va versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro.
  • Se, invece, tale importo è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto va versato in due rate:
    • la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno. Il versamento di tale rata può essere effettuato anche entro il 30 luglio. I contribuenti che scelgono di effettuare il versamento nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 luglio devono applicare sulla somma dovuta una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.


Esempio:
dalla dichiarazione 2017 risulta un’imposta dovuta
(Rigo RN 34), relativa all’anno 2016, pari a 500 euro.
Il Rigo RN 34 supera l’importo di 51,65 euro, quindi l’acconto è dovuto.
La misura dell’acconto è di 500 euro.
L’acconto dovuto supera i 257,52 euro, quindi occorre versare l’acconto in due rate:

  • la prima rata è pari a 40% x 500 euro = 200 euro che viene versata entro il 30 giugno;
  • la seconda rata è pari a 60% x 500 euro = 300 euro da versare entro il 30 novembre.

Il saldo deve essere versato:

  • entro il 30 giugno;
  • oppure entro il 30 luglio, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Se l’IRPEF che risulta dalla dichiarazione dei redditi non supera i 12 euro, non occorre effettuare il versamento né la compensazione con altre imposte.

Quindi:

  • entro il 30 giungo dell’anno x (o entro il 30 luglio applicando la maggiorazione) si versa il primo acconto relativo all’anno x, se dovuto, e il saldo relativo all’anno x-1;
  • entro il 30 novembre dell’anno x si versa il secondo acconto relativo all’anno x, sempre se dovuto.

Se le scadenze cadono in un giorno festivo (ad esempio di sabato o domenica) esse sono spostate al primo giorno successivo non festivo.


Esempio:
Il 30 luglio del 2017 cade di sabato. Il termine per versare l’acconto 2017 e il saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% slitta al 31 luglio.


Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare la misura degli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell’IRPEF e il saldo possono essere rateizzati. Non è possibile, invece, rateizzare il versamento della seconda rata di acconto.

 
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