IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LEZIONI PRIVATE
LA DISCIPLINA FISCALE DELLE LEZIONI PRIVATE CONTENUTA NELLA L.145/2018
Di seguito riportiamo le regole relative alla flat tax insegnanti introdotta a partire dal 1° gennaio 2019.
Normativa di riferimento:
- art.1, commi 13-16, L.145/2018.
- Circolare n.8/2019;
- Risoluzione n.43/2019.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2019.
Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre
nelle scuole di ogni ordine e grado.
Non viene chiarito se la norma si applica ai soli docenti delle scuole statali o anche a quelli degli istituti paritari.
La norma sembra non potersi applicare:
- ai docenti di scuole statali privi di cattedra, come ad esempio quelli inseriti nelle graduatorie di istituto;
- a coloro che non svolgono attività di insegnamento nelle scuole.
Comunicazioni necessarie: i dipendenti pubblici che svolgono attività di insegnamento a titolo privato devono comunicare all’amministrazione di appartenenza
l’esercizio di attività extra-professionale didattica al fine della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nell’art.53 del DLgs 165/2001 in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi.
Tassazione del reddito: il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunicali.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Aliquota dell’imposta sostitutiva: sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva si applica l'aliquota del 15%.
Versamento dell’imposta: gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva devono essere versati nei termini
previsti per il versamento in acconto e a saldo dell’IRPEF.
Codici tributo: per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle lezioni private occorre utilizzare i seguenti codici tributo
- 1854 per la prima rata di acconto;
- 1855 per la seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione;
- 1856 per il saldo.
Liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni ed interessi: valgono le stesse norme previste in materia di IRPEF.
Possibili opzioni: in alternativa all’imposta sostitutiva è possibile optare per l’applicazione dell’imposta
sul reddito nei
modi ordinari.