TASSAZIONE LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
LA DISCIPLINA FISCALE DELLE LEZIONI PRIVATE E DELLE RIPETIZIONI
Di seguito riportiamo le regole relative alla tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni.
Normativa di riferimento:
- art.1, commi 13-16, L.145/2018.
- Circolare n.8/2019;
- Risoluzione n.43/2019;
- Risposta ad interpello 63/2024.
Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
Non viene chiarito se la norma si applica ai soli docenti delle scuole statali o anche a quelli degli istituti paritari.
La norma non è applicabile:
- ai docenti di scuole statali privi di cattedra, come ad esempio quelli inseriti nelle graduatorie di istituto;
- a coloro che non svolgono attività di insegnamento nelle scuole.
Comunicazioni necessarie: i dipendenti pubblici che svolgono attività di insegnamento a titolo privato devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica al fine della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nell’art.53 del DLgs 165/2001 in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi.
Tassazione del reddito: il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti ad imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Aliquota dell’imposta sostitutiva: sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva si applica l'aliquota del 15%.
Versamento dell’imposta: gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva devono essere versati nei termini previsti per il versamento in acconto e a saldo dell’IRPEF.
Codici tributo: per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle lezioni private occorre utilizzare i seguenti codici tributo
- 1854 per la prima rata di acconto;
- 1855 per la seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione;
- 1856 per il saldo.
Liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni ed interessi: valgono le stesse norme previste in materia di IRPEF.
Possibili opzioni: in alternativa all’imposta sostitutiva è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
Data di entrata in vigore della tassazione a mezzo imposta sostitutiva: 1° gennaio 2019.
Partita IVA per lezioni private e ripetizioni: l'apertura della Partita IVA è necessaria nel caso in cui le lezioni private e le ripetizioni sono svolte con regolarità, cioè in maniera sistematica e ripetitiva.
L'apertura della Partita IVA è esclusa solamente nel caso in cui lezioni private e ripetizioni sono poste in essere in via meramente occasionale.
Codice Ateco: 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca.
Scelte possibili:
- Apertura della Partita IVA e opzione per il regime forfettario
Il docente deve fatturare le lezioni private e le ripetizioni e non applica l'IVA.
- Apertura della Partita IVA e applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%.
Il docente deve fatturare le lezioni private e le ripetizioni.
La prestazione è esente da IVA art.10 DPR 633/72.
Si rammenta che il contribuente, che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-bis del DPR 633/72.
Il regime speciale disciplinato dalla L.145/2018 e il regime forfettario sono tra loro incompatibili.