FONDO DI GARANZIA PRESSO L'INPS

L'INTERVENTO DELL'INPS NEL PAGAMENTO DEL TFR AI DIPENDENTI

Aggiornato al 30.07.2007

Il fondo di garanzia presso l’Inps è stato istituito con la legge 297 del 1982.

Il fondo è alimentato attraverso i contributi versati dai datori di lavoro. Inizialmente esso è stato istituito con lo scopo di intervenire nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti nei casi di insolvenza della azienda datrice di lavoro.

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Successivamente, con il D.Lgs. 80/1992, il Fondo di garanzia presso l’Inps, oltre a far fronte al pagamento del TFR nel caso di datore di lavoro insolvente, ha assunto anche il ruolo di organismo preposto al pagamento dei crediti di lavoro.

Nei casi di imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il fondo interviene anche nel caso di somme dovute ai dipendenti da parte di imprese non soggette a procedure concorsuali se, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Il fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente nel pagamento dei crediti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura concorsuale o quella dell’inizio dell’esecuzione forzata o del provvedimento di messa in liquidazione della società o di cessazione dell’esercizio provvisorio.

Inoltre, la garanzia offerta dal fondo è limitata ad un importo massimo pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

 
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