COME DECIDERE LA DESTINAZIONE DEL TFR

UNA PICCOLA GUIDA PER AIUTARE I LAVORATORI DIPENDENTI NELLA SCELTA

Aggiornato al 24.03.2007

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti dovranno scegliere se destinare il TFR maturato alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo all’interno dell’azienda dalla quale dipendono.


COS’È IL TFR?

La sigla TFR sta ad indicare il Trattamento di Fine Rapporto. Esso non è altro che la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento).

Seppure il TFR viene pagato dall’impresa al dipendente solamente nel momento della cessazione del rapporto di lavoro essa matura gradualmente dal momento in cui il lavoratore viene assunto dall’impresa.

Fin’ora il TFR veniva accantonato annualmente dal datore di lavoro e trattenuto all’interno dell’impresa fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente e del suo pagamento.

Dal 1° gennaio 2007 le cosa cambiano. E’ il dipendente che dovrà decidere se continuare a mantenere il TFR maturato presso l’azienda o se destinarlo a una forma pensionistica complementare.


COSA SONO LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI?

Si parla di forme pensionistiche complementari in tutti quei casi in cui ci troviamo di fronte a forme di previdenza che hanno lo scopo di costituire una prestazione pensionistica integrativa.

Le forme di previdenza complementare devono essere autorizzate dalla COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che ha anche il compito di vigilare nei loro confronti. A sua volta la COVIP è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Il suo ruolo è soprattutto quello di tutelare i lavoratori che decidono di iscriversi a forme di previdenza complementare.

Nell’ambito delle forme pensionistiche complementari troviamo:

  • i fondi pensione negoziali;
  • i fondi pensione aperti;
  • i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
  • i fondi pensione costituiti prima del novembre 1992.

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I fondi pensione negoziali nascono in base a dei contratti o a degli accordi collettivi anche aziendali. Tali contratti o tali accordi stabiliscono quali sono i soggetti che possono aderire al fondo (ad esempio i lavoratori dipendenti di imprese che operano in un certo settore o con sede in una certa regione, e così via). Questi fondi raccolta le adesioni, i contributi dei soggetti iscritti e provvedono a definire le modalità di investimento dei fondi raccolti e ad erogare le prestazioni dovute. L’investimento vero e proprio delle risorse, però, è affidato a soggetti esterni.


I fondi aperti non si rivolgono a determinate categorie di lavoratori, come avviene per i fondi pensione negoziali. Essi sono istituiti da banche, imprese di assicurazione, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR).

In genere sono fondo destinati ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Ad essi possono aderire anche lavoratori dipendenti per la cui categoria non esistono fondi chiusi.

Esistono anche dei contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali dove il rapporto con l’iscritto è disciplinato dalla polizza assicurativa.

Per fondi pensione preesistenti si intendono quelle forme pensionistiche complementari esistenti prima del 15/11/1992.


LA SCELTA DEL LAVORATORE DIPENDENTE.

Tutti i lavoratori che, al 1° gennaio 2007, risultano assunti in un’azienda dovranno decidere entro il 30 giugno 2007 se destinare il TFR a una forma pensionistica complementare o se lasciarlo presso l’azienda. La scelta, per tali soggetti, riguarda solamente il TFR futuro e non il TFR già maturato alla data del 31/12/2006 il quale resta presso l’azienda e verrà da questa pagato al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori assunti dopo la data del 1° gennaio 2007 la scelta dovrà essere fatta entro 6 mesi dalla data di assunzione.

La scelta del lavoratore dipendente deve essere effettuata per iscritto con una dichiarazione indirizzata al proprio datore di lavoro. Se il lavoratore dipendente opta per il trasferimento del TFR a una forma di previdenza complementare, la dichiarazione deve indicare anche la forma di previdenza complementare prescelta.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente opta per mantenere il TFR futuro presso l’azienda occorre precisare che per quelle aziende con più di 50 dipendenti, il TFR deve essere trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.

Tuttavia se il lavoratore dipendente non ha manifestato in modo espresso la propria decisione entro il 30 giugno 2007 (nel caso di lavoratori già assunti al 1° gennaio 2007), o entro 6 mesi dall’assunzione (in caso di assunzione successiva al 1° gennaio 2007) si presume che il lavoratore abbia optato per il trasferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare. In questo caso il datore di lavoro dovrà trasferire il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Il datore di lavoro, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, deve comunicare al lavoratore che non ha ancora presentato alcuna dichiarazione, le informazioni sulla forma pensionistica alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Una distinzione va fatta in base alla data di iscrizione del lavoratore dipendente ad un istituto di previdenza obbligatoria.

Nel caso di l avoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria prima del 29/04/1993 è possibile che essi destinino solo una parte del TFR maturato ad una forma di previdenza complementare.

In questo caso occorre distinguere due diverse ipotesi:

  • lavoratore dipendente già iscritto a forme pensionistiche complementari al 1° gennaio 2007 : il lavoratore può decidere con comunicazione scritta di mantenere il futuro TFR residuo presso il datore di lavoro o di conferire il futuro TFR residuo alla forma previdenziale alla quale già aderisce. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, il datore di lavoro provvederà a trasferire il futuro TFR residuo alla forma di previdenza complementare alla quale il dipendente già aderisce;

  • lavoratore dipendente non iscritto a forme pensionistiche complementari al 1° gennaio 2007: il lavoratore può decidere con comunicazione scritta di mantenere il futuro TFR residuo presso il datore di lavoro o di conferire il futuro TFR residuo ad una forma previdenziale complementare nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi o, in mancanza, in misura non inferiore al 50%. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, il datore di lavoro provvederà a trasferire il futuro TFR alla forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.


 
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