INTRODUZIONE ALLE COOPERATIVE
UN'UTILE INTRODUZIONE
di Daniele Cherubini www.Blustring.itRiferimenti normativi:
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a livello civilistico il Libro V – Titolo VI – Capo I – artt. 2511-2545 octiesdecies;
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a livello fiscale i commi 460-469 dell’art. 1 Legge Finanziaria per il 2005, che rimandano a varie leggi;
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a livello di prassi la Circolare 34/E del 2005.
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, scopo che è riconosciuto dalla Costituzione stessa, laddove all’art. 45 afferma che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
Scopo mutualistico: è l’intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
Vige il c.d. principio della porta aperta, in quanto il contratto di società è aperto all’adesione di terzi, e consente quindi l’ingresso di nuovi soci, alle condizioni stabilite dall’atto costitutivo.
La riforma del diritto societario ha eliminato la distinzione tra le coop a responsabilità illimitata e quelle a responsabilità limitata, prevedendo che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il suo patrimonio.
Alle coop, per quanto non previsto dal titolo VI, si applicano le disposizioni sulle s.p.a.; l’atto costitutivo può però prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle s.r.l. nelle coop con un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad € 1.000.000.
La riforma, al fine di enfatizzare la funzione sociale delle coop, ha introdotto la distinzione tra:
− coop a mutualità prevalente, ovvero quelle che
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; a questo proposito è necessario che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (punto A1 del CE);
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; a tal fine occorre che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui al punto B9 del CE;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; a tale scopo è necessario che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci sia rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui al punto B7 del CE, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui al punto B6 del CE.
Tali società devono prevedere, nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti % rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti % rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
− coop non a mutualità prevalente, sono le società coop che non rispettano i limiti suddetti, facendo propria un’organizzazione di impresa più flessibile e più disponibile all’accesso di capitali esterni.
Tutte le soc. coop. devono iscriversi in un apposito Albo, in 2 distinte sezioni. Per le coop a mutualità prevalente l’iscrizione costituisce condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali che la legge prevede. La Finanziaria 2005 ha ridisegnato il regime fiscale agevolato delle coop, distinguendo anche ai fini fiscali le 2 tipologie:
− coop a mutualità prevalente: ai sensi dell’ art. 12 L.904/77 è esente da IRES l’utile accantonato a riserva indivisibile, con le seguenti eccezioni:
a) una quota del 20% per le coop agricole e della piccola pesca;
b) una quota del 30% per le coop di consumo e di servizi;
c) per le coop di produzione e lavoro l’unica esenzione riguarda il reddito imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’IRAP (ovvero l’IRAP diviene deducibile);
d) le coop sociali beneficiano dell’esenzione totale prevista dal citato art.12;
è inoltre deducibile il 3% dell’utile obbligatoriamente destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; infine non concorre a formare il reddito imponibile l’IRES riferibile alle variazioni fiscali in aumento dell’utile civilistico.
Art. 12 L.904/77: […] non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.
Sono ammessi in deduzione i ristorni, ovvero quelle somme attribuite ai soci a titolo:
a) di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati presso la coop, oppure di maggior corrispettivo maturato a fronte del conferimento dei beni in confronto al prezzo corrente (per le coop di consumo);
b) di integrazione della retribuzione ricevuta (per le coop di lavoro).
I ristorni, da non confondere con gli utili che invece costituiscono remunerazione del capitale, possono essere distribuiti ai soci senza le limitazioni che la legge pone alla distribuzione degli utili, qualora ovviamente il risultato dell’esercizio sia positivo. I ristorni godono di un’agevolazione doppia, infatti oltre ad essere deducibili dal reddito della coop, non concorrono neppure a formare il reddito imponibile del socio.
Funzionamento dei ristorni: la coop pratica anche ai soci, quindi non solo ai terzi, i prezzi di mercato, per i beni ed i servizi ad essi resi; in un secondo momento distribuisce agli stessi somme di denaro a titolo di ristorno, che rappresentano la liquidazione del vantaggio mutualistico.
Per quanto riguarda gli interessi passivi corrisposti a fronte delle somme versate dai soci a titolo di finanziamento, non potendosi applicare alla coop la disciplina della thin cap per l’impossibilità per i soci di detenere una partecipazione qualificata, è stata comunque introdotta una limitazione consistente nell’indeducibilità degli interessi passivi per la parte che eccede la misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi (intorno all’1,2-1,4%), aumentata di 0,9 punti %.
− coop non a mutualità prevalente : è esente da IRES solo il 30% dell’utile netto, qualora sia accantonato a riserva indivisibile prevista dallo statuto; è inoltre deducibile la quota del 3% degli utili, destinata ai fondi mutualistici; si applicano infine le disposizioni sui ristorni e sul limite alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti ai soci.