APRIRE UN NEGOZIO

GLI ESERCIZI DI VICINATO

Aggiornato al 30.07.2007

Il D.Lgs.31/03/1998 n.114 definisce esercizi di vicinato i negozi aventi una superficie di vendita non superiore a:

  • 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per aprire un esercizio di vicinato non è necessaria nessuna autorizzazione da un punto di vista amministrativo: è sufficiente inviare una comunicazione al comune. L’attività di vendita può essere iniziata una volta che sono trascorsi 30 giorni dall’inoltro della stessa.

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Nella comunicazione, l’imprenditore, dovrà dichiarare di:

  • essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (ovvero non essere stati dichiarati falliti; non aver subito condanne che comportano pene detentive non inferiore a 3 anni; non avere subito condanne per reati di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona, rapina; non aver subito condanne per alcuni reati come frodi alimentari; non essere sottoposti a misure di prevenzione essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza;
  • avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso;
  • il settore merceologico dell’esercizio, nonché l’ ubicazione e la superficie del punto vendita.

Coloro che intendono operare nel settore merceologico alimentare devono avere frequentato un corso professionale o devono avere già svolto, in proprio o come dipendenti o come familiari coadiutori, tale attività.

 
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