L'IMBALLAGGIO NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

LE CLAUSOLE RELATIVE ALL'IMBALLAGGIO, IN CONTRATTO

Aggiornato al 14.07.2007

Con l’espressione “imballaggio” si intende tutto ciò che serve a contenere la merce e a proteggerla durante la conservazione e il trasporto.

Gli imballaggi, possono essere sacchi, scatole, casse, barili, ecc..

Esistono anche merci che possono essere negoziate e trasportate alla rinfusa, cioè senza imballaggio: è il caso del grano, del carbone, del legname, ecc..

L’imballaggio ha soprattutto la funzione di proteggere la merce che contiene e di favorirne la consegna e il trasporto.

Così, ad esempio, i produttori mettono in vendita i propri prodotti confezionati in casse, in scatoloni o in bancali che contengono un numero prefissato di pezzi.

Affinché l’imballaggio possa svolgere efficacemente la propria funzione deve essere resistente, robusto, maneggevole e inalterabile al contatto con le sostanze che deve contenere.

Quando la merce è venduta al consumatore finale, l’imballaggio prende il nome di confezione e, oltre ad assolvere le funzioni proprie di ogni imballaggio, esso deve presentare anche dei requisiti estetici (forma, colore, ecc..) tali da servire di richiamo per il cliente e da favorire il riconoscimento della marca in modo da facilitare le vendite.


L’imballaggio, il più delle volte, è fornito dal venditore.

In questo caso il contratto potrà prevedere che:

  • l’imballaggio è gratuito, cioè il venditore non addebita al cliente, per esso, alcun prezzo. E’ chiaro che il venditore, nel fissare il prezzo di vendita del prodotto, ne terrà conto;
  • l’imballaggio è fatturato a parte. In questo caso il contratto di compravendita prevede un prezzo per la merce e un prezzo per l’imballaggio. Quest’ultimo potrà essere stabilito in modo complessivo o singolarmente;
  • l’imballaggio è a rendere, cioè esso è fornito gratuitamente dal venditore, ma dovrà essere restituito dal compratore entro un certo lasso di tempo dalla consegna della merce. In genere questa clausola è usata per imballaggi di valore elevato o di uso durevole.

Spesso il venditore richiede, al cliente, una cauzione che gli viene restituita al momento della resa dell’imballaggio.

Il venditore non può fornire l’imballaggio con la clausola “tara per merce”, cioè facendo pagare al compratore il peso lordo della partita considerando la tara, cioè l’imballaggio, al pari della merce. L’uso di tale clausola, nel nostro paese, non è consentito.

Meno frequente, ma comunque possibile, è il caso in cui l’imballaggio è fornito direttamente dal cliente.

 
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