IMBALLAGGI
QUANDO IL LORO COSTO E' CAPITALIZZABILE SECONDO L'OIC 16
Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto degli imballaggi a rendere destinati a cedere la loro utilità nell’arco di più esercizi è capitalizzabile. L’Oic16 ritiene che la capitalizzazione sia ammissibile solamente nel caso in cui gli imballaggi a rendere sono di ammontare rilevante.
Nel caso sussistano i requisiti per una loro capitalizzazione essi vanno iscritti tra le immobilizzazioni materiali, alla voce 4) “altri beni”.
Tali cespiti devono essere ammortizzati sulla base della loro vita utile.
Inoltre, in bilancio, occorre procedere ad effettuare uno stanziamento ad un apposito fondo rischi del passivo per la parte che si prevede non verrà restituita da parte della clientela. Lo stanziamento va determinato sulla base di elementi oggettivi e documentabili che tengano conto dell’esperienza passata, delle condizioni attuali e delle previsioni per il futuro.