IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA' POTENZIALI

COME VANNO ESPOSTI IN BILANCIO

Aggiornato al 28.09.2020

L’articolo 2427 del Codice civile, che fissa il contenuto della Nota integrativa, al comma 1 numero 9, stabilisce una serie di informazioni che devono essere fornite in tale documento.


Secondo tale norma, la Nota integrativa deve indicare l’importo complessivo:

  • degli impegni;
  • delle garanzie;
  • delle passività potenziali;

che non risultano dallo Stato patrimoniale.


IMPEGNI

Gli impegni che non risultano dallo Stato patrimoniale e che, di conseguenza, devono essere indicati in Nota integrativa devono avere le seguenti caratteristiche:

  • si deve trattare di obbligazioni assunte dalla società verso terzi;
  • devono trarre origine da negozi giuridici;
  • tali negozi devono avere effetti obbligatori certi;
  • le obbligazioni non devono essere state eseguite da nessuna delle due parti.

Gli impegni da indicare in Nota integrativa sono:

  • impegni di cui è certa sia l'esecuzione che l'ammontare (esempi: acquisto a termine, vendita a termine);
  • impegni di cui è certa l'esecuzione, ma non l'ammontare (esempio: contratto con clausola di revisione del prezzo).

VALORE DA INDICARE

L'importo da indicare in Nota integrativa è il valore nominale.

Se non si può quantificare il valore nominale, nella Nota integrativa andrà indicato l'impegno e bisognerà informare della impossibilità di una sua quantificazione.


ALTRE INFORMAZIONI

In relazione agli impegni assunti:

  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • gli impegni nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

vanno distintamente indicati in Nota integrativa.

Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza sono importi che vengono riconosciuti al momento della cessazione del rapporto e dipendono dalla durata del rapporto stesso e dalle altre condizioni di maturazione previste dal contratto. In molti casi tali impegni sono di ammontare indeterminato alla data del bilancio, mentre in altri casi il loro importo è determinabile in modo piuttosto attendibile.


GARANZIE

Le garanzie che non risultano dallo Stato patrimoniale e che vanno indicate in Nota integrativa sono:

  • garanzie rilasciate con riferimento ad un'obbligazione propria;
  • garanzie rilasciate con riferimento ad un'obbligazione altrui;

in entrambi i casi sia che si tratti di garanzie personali che di garanzie reali.

Per garanzie personali si intendono quelle garanzie che prevedono che il garante risponda dell'obbligazione indistintamente con il proprio patrimonio come nel caso delle fideiussioni e degli avalli, mentre nelle garanzie reali il garante risponde specificatamente con i beni dati in garanzia. Sono garanzie reali il pegno e l'ipoteca.


VALORE DA INDICARE

L'importo da indicare in Nota integrativa è il valore della garanzia prestata.

Se tale valore non è determinato occorre indicare in Nota integrativa la migliore stima possibile del rischio assunto tenuto conto della situazione esistente al momento della redazione del bilancio.


CO-FIDEJUSSIONE

Si parla di co-fidejussione quando la garanzia, per uno stesso debito, è prestata da più soggetti. In questo caso la regola generale è che ognuno di essi risponde per l'intero debito a meno che le parti non abbiamo pattuito il beneficio della divisione.

La società che presta la garanzia insieme con un altro garante, dovrà confrontare:

  • l'importo dell'intera garanzia prestata;
  • con l'importo dell'intero debito alla data del bilancio.

La regola da applicare è la seguente:

garanzia complessivamente prestata > intero debito --- il valore da indicare è quello della garanzia complessiva
garanzia complessivamente prestata < intero debito --- il valore da indicare è l'intero debito alla data di bilancio


Nel caso in cui sia stato pattuito il beneficio della divisione in Nota integrativa andranno indicati:

  • sia l'ammontare complessivo del debito alla data del bilancio;
  • che l'ammontare pro-quota del debito garantito.

ALTRE INFORMAZIONI

La Nota integrativa deve riportare la natura delle garanzie reali prestate.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


PASSIVITA' POTENZIALI

Per passività potenziali si intendono passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.


Le passività potenziali possono essere di tre tipi:

  • passività potenziali ritenute probabili;
  • passività potenziali ritenute possibili;
  • passività potenziali ritenute remote

La passività potenziale è probabile quando è collegata ad un evento che è più probabile che si verifichi che non il contrario. Ad esempio, un contenzioso tributario già in corso alla data di bilancio e che è plausibile si concluda con esisto negativo per l'impreasa. In questi casi si dovrà provvedere alla costituzione, in bilancio, di un fondo rischi: questo caso esula dal nostro esame.

La passività potenziale è possibile quando è collegata ad un evento che ha una ridotta possibilità di realizzazione.

Infine la passività potenziale è remota quando è collegata ad un evento che ha scarsissime possibilità di verificarsi se non in situazioni eccezionali.


INFORMAZIONI DA FORNIRE

In Nota integrativa vanno fornite informazioni sulle passività potenziali possibili. Più precisamente occorre indicare:

  • la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
  • l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
  • altri possibili effetti se non evidenti;
  • l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Queste informazioni non devono essere fornite, invece, per le passività potenziali remote.


SOCIETA' CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICROIMPRESE

Le informazioni in Nota integrativa relative a impegni, garanzie e passività potenziali devono essere fornite anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Le micro-imprese, invece, possono a scelta:

  • redigere la Nota integrativa;
  • fornire le informazioni che andrebbero esposte in Nota integrativa in merito ad impegni, garanzie e passività potenziali, in calce allo Stato patrimoniale.

 
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