EMAIL PUBBLICIATARIE E PRIVACY

QUANDO LA PUBBLICITÀ È FATTA CON LE E-MAIL

Aggiornato al 27.02.2008

Gli strumenti usati per fare pubblicità sono tanti: la pubblicità a mezzo stampa, la pubblicità sui mezzi di trasporto, i cartelloni, le insegne, i deplian, la partecipazione a fiere e mostre e tanti altri ancora.

Tra gli strumenti pubblicitari più recenti, nati con il diffondersi di Internet, vi è l’e-mail marketing, ovvero il marketing effettuato attraverso l’invio di una proposta commerciale alla e-mail di un potenziale cliente.

Spesso il messaggio pubblicitario è contenuto in una newsletter. Quest’ultima consiste in un servizio gratuito a cui si iscrivono una serie di persone che acconsento a ricevere delle notizie da un certo sito. La newsletter riporta, in genere, il messaggio pubblicitario in testa, prima di fornire tutte le notizie previste dal servizio sottoscritto dagli utenti.

Il messaggio pubblicitario contiene un link: l’utente ciccando su di esso si collega ad una pagina che contiene tutte le informazioni necessarie a spiegare meglio l’oggetto della pubblicità.

L’e-mail marketing ha l’indubbio vantaggio di essere una forma di pubblicità piuttosto economica (se raffrontata con altre forme di pubblicità) che può avere un buon ritorno. Il risultato conseguito dalla campagna pubblicitaria è misurato in termini di click through cioè il numero di volte che il link contenuto nel messaggio pubblicitario viene cliccato: esso, in alcuni casi, può raggiungere anche il 6-7%.

Come è ovvio l’email marketing effettuato attraverso delle newsletter, non presenta particolari problemi di pricavy in quanto è l’utente stesso ad iscriversi al servizio.

Negli altri casi, l’invio delle e-mail pubblicitarie a potenziali cliente deve essere fatta seguendo regole particolari e rispettando la privacy di chi riceve l’e-mail. In caso contrario si parla di spamming.

Esaminiamo brevemente quali regole occorre rispettare affinché l’email marketing non contrasti con il rispetto della privacy.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Innanzitutto gli indirizzi e-mail acquisibili in rete non possono essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario se non c’è un consenso preventivo del destinatario della posta elettronica.

Due sono le eccezioni ammesse dal garante della privacy:

  • l’invio di e-mail pubblicitarie agli indirizzi di posta elettronica inclusi in pubblici registri i cui dati sono accessibili a chiunque (è il caso di indirizzi e-mail desumibili dagli albi professionali, come quelli dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati, ecc..);
  • l’invio di e-mail pubblicitarie agli indirizzi di posta elettronica contenuti in elenchi categorici come le Pagine gialle e le Pagine utili.

Non è sufficiente ottenere un consenso verbale o telefonico. Infatti, nel parere del 29 maggio 2003 del garante della privacy, in materia di spamming si legge:

"Il consenso, da documentare per iscritto, deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell’inoltro dei messaggi ( art. 11 legge n. 675)”.

Non si può inviare al potenziale cliente un e-mail contenente la richiesta di consenso e, contestualmente, anche del materiale pubblicitario. Sempre nel parere del 29 maggio 2003, il garante della privacy precisa che la richiesta di un preventivo consenso “ non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario”.

Non è corretto inviare e-mail pubblicitarie, senza aver chiesto un preventivo consenso, limitandosi a riconosce al potenziale cliente il diritto di essere cancellato dalla lista al fine di non ricevere più il materiale pubblicitario. Nello stesso parere del garante si legge che la norma non può essere evitata “ riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. <<opt-out>> al fine di non ricevere più messaggi dello tesso tenore”.

Inoltre si ricorda che è opportuna e va incoraggiata la prassi di alcuni fornitori i quali, dopo aver ottenuto realmente un valido consenso dei destinatari, danno semplice conferma della sua manifestazione, attraverso un messaggio volto unicamente ad annunciare il successivo inoltro di materiale pubblicitario. Tale prassi, se utilizzata correttamente, consente tra l’altro di verificare l’effettiva corrispondenza dell’indirizzo di posta elettronica ai soggetti che avevano espresso il consenso, nonché di accertare il permanere di tale volontà.

Il provvedimento integrale può essere letto al link: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840

 
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