SE IL CONTRIBUENTE NON INVIA LA DICHIARAZIONE
PARERI A CONFRONTO
I potizziamo che un’impresa in contabilità ordinaria incarichi il proprio commercialista di inviare la dichiarazione dei redditi e supponiamo che il commercialista s’impegni alla sua trasmissione telematica. Ipotizziamo ancora che il commercialista non adempia l’impegno assunto.
Si deve ritenere che l’impresa ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi?
Secondo l’Agenzia delle entrate il semplice impegno del commercialista a trasmettere la dichiarazione dei reddito non esclude la responsabilità dell’impresa nel caso di mancata presentazione della stessa ( circolare n.6/2002). Quindi sarebbero applicabili alla stessa le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione.
Una recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Rieti si discosta dal parere dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione non è applicabile nel caso in esame poiché la ricevuta di consegna è sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo da parte dell’impresa. Al commercialista sarebbero, invece applicabili le sanzioni previste dall’art.7 bis del DLgs 241 del 1997. Tale articolo prevede, le sanzioni applicabili in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte:
-
degli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri
e
dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; -
dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed espert i tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; - delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
-
dei
centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati; -
degli
altri incaricati
individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
La sanzione amministrativa che si applica nei confronti di tali soggetti per omessa tardiva presentazione delle dichiarazione va da lire un milione (516,46 euro) a lire dieci milioni (5.164,57 euro).