L'IMPRENDITORE
UN ESAME DELL'ART.2082 DEL CODICE CIVILE
Il Codice civile non disciplina la figura dell’impresa, bensì quella dell’imprenditore che è strettamente collegata alla prima.
La nozione di imprenditore è contenuta nell’art.2082 del Codice civile. Tale articolo recita: “E’ imprenditore colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Affinché si possa parlare di impresa, dunque, è necessario che vi sia un’ attività economica, che questa sia professionale ed organizzata.
Affinché si possa parlare di impresa è necessario che l’attività svolta sia un’attività economica. Di conseguenza, l’esercizio di un’attività non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l’attività è svolta in modo professionale ed organizzato.
Imprenditore è colui che svolge un’attività economica professionale. Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e richiedono un’organizzazione per poter essere svolte.
Un’attività si considera professionale quando essa è svolta in modo costante e normale.
Non è necessario, invece, che l’attività sia esclusiva, né che essa abbia una certa durata.
Altro requisito essenziale per l’esistenza dell’impresa è l’organizzazione. Tuttavia l’esistenza di una organizzazione non è di per sé sufficiente per parlare di impresa. Infatti anche alcune forme di lavoro autonomo richiedono una forma elementare di organizzazione. Quindi, affinché si possa parlare di impresa, l’organizzazione deve essere assumere determinati caratteri.