CABIAMENTO ALIQUOTE IRES E IRAP

SCRITTURE CONTABILI NECESSARIE

Aggiornato al 23.04.2008

L’ammontare delle imposte determinate in base alla dichiarazione dei redditi, solo raramente coincide con le imposte calcolate sul reddito contabile, cioè sul reddito determinato applicando le norme del Codice civile e quelle dei principi contabili.

Questa differenza comporta, spesso, la necessità di iscrivere in bilancio imposte anticipate o imposte differite.

Come è noto la legge finanziaria 2008 ha modificato le aliquote IRES e IRAP.

L’IRES passa dal 33% al 27,50%, mentre l’IRAP passa dal 4,25% al 3,9%.

Le nuove aliquote si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, quindi, per tutte le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare, le modifiche si applicano dal 2008.

Le conseguenze di tutto ciò sono due:

  • la prima riguarda le imposte differite generate nel 2007 che si riferiscono ad esercizi successivi - esse devono essere contabilizzate con la nuova aliquota del 27,50%;
  • la seconda riguarda le imposte differite contabilizzate in precedenti esercizi e non ancora riassorbite

    • nel caso in cui il cambiamento dell’aliquota comporta un effetto migliorativo a conto economico occorre rilevare la scrittura:

      FONDO IMPOSTE DIFFERITE a IMPOSTE DIFFERITE

    • nel caso in cui il cambiamento dell’aliquota comporta un effetto peggiorativo a conto economico occorre rilevare la scrittura:

      IMPOSTE DIFFERITE a CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Secondo i principi contabili nazionali (OIC 25), ogni anno devono essere apportati aggiustamenti all’ammontare delle imposte differite rilevate, in caso in cui si abbia una variazione dell’aliquota d’imposta rispetto agli esercizi precedenti a condizione che la norma di legge intervenuta a modificare l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

Per ciò che concerne l’IRAP occorre tenere conto anche delle modifiche intervenute, a partire dal 2008, in merito alla determinazione della base imponibile.

Fino al 2007, i componenti positivi e negativi di reddito rilevanti per il calcolo della base imponibile IRAP erano assunti in base alle regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES.

A partire dal 2008, per i soggetti IRES, tali componenti vengono assunti in base alle regole di contabilizzazione proprie dei principi contabili. Pertanto, a partire dal 2008, non ci saranno ulteriori disallineamenti tra valori civili e fiscali che possano andare ad alimentare le imposte anticipate e/o differite.

Per questa ragione, la legge finanziaria 2008, ha introdotto una norma transitoria che prevede il riassorbimento delle imposte differite passive per costi dedotti extracontabilmente e non ancora riassorbiti. L’ammontare è recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal 2008. Contemporaneamente si deve procedere allo storno del fondo imposte differite, ogni anno per un sesto:

FONDO IMPOSTE DIFFERITE a IMPOSTE DIFFERITE (1/6)

 
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