VENDITA MERCI DI TERZI
QUANDO L'AZIENDA SI IMPEGNA A VENDERE LE MERCI DI TERZI
Può accadere che un’impresa riceva delle merci in deposito con lo scopo di venderle a terzi. E’ il caso, ad esempio, in cui l’azienda ha una rappresentanza con deposito.
Nel momento in cui l’impresa riceve la merce in deposito, poiché non si verifica alcun passaggio di proprietà, non occorre effettuare nessuna registrazione in contabilità generale.
E’ invece opportuno rilevare l’operazione su un apposito registro elementare, quello delle merci in deposito, al fine di tenerne traccia.
Una soluzione alternativa rispetto alla precedente consiste nel rilevare la ricezione delle merci in deposito, sul libro giornale con il metodo della partita doppia. In quest’ultimo caso si utilizza un sistema supplementare che prende il nome di sistema dei beni di terzi presso l’azienda.
La scrittura da rilevare è la seguente:
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | BENI DI TERZI | 10.000 | |
../../.. | DEPOSITANTE X | 10.000 |
Nel momento in cui la merce viene venduta, oltre alle consuete rilevazioni in contabilità generale, bisogna procedere allo storno della scrittura precedente, come seguente:
Data | Conto | Importo Dare | Importo Avere |
---|---|---|---|
../../.. | DEPOSITANTE X | 10.000 | |
../../.. | BENI DI TERZI | 10.000 |
La stessa scrittura deve essere redatta nel caso in cui l’impresa non riesce a vendere i beni e li restituisce al depositante.