CALCOLO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

COME VA CALCOLATO IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Aggiornato al 23.04.2019

In alcuni casi l’adesione al CONAI rappresenta l’unico obbligo che incombe sul produttore o utilizzatore di imballaggi. In altri casi egli deve procedere anche a due ulteriori adempimenti:


Il Contributo Ambientale CONAI serve a finanziare l’attività del CONAI.
Attraverso il Contributo Ambientale il CONAI ripartisce il costo della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli imballaggi primari, secondari e terziari tra i produttori e gli utilizzatori degli stessi.

I costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero degli imballaggi è ripartito tra i produttori e gli utilizzatori degli stessi in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale.


La misura del Contributo, quindi, varia con il variare:

  • del tipo di materiale di imballaggio;
  • della sua quantità.

La misura attuale del Contributo Ambientale CONAI è la seguente:

  • acciaio - 3,00 euro per tonnellata;
  • alluminio - 15,00 euro per tonnellata;
  • carta:

    • imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi - 40,00 euro per tonnellata;
    • altri imballaggi in carta - 20,00 euro per tonnellata;
  • legno - 7,00 euro per tonnellata;
  • vetro 24,00 euro per tonnellata;
  • plastica - sono previste quattro fasce diverse:

    • FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio e Industria" - 150,00 euro per tonnellata;
    • FASCIA B1 - imballaggi da circuito "Domestico" con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata- 208,00 euro per tonnellata;
    • FASCIA B2 - altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico" - 263,00 euro per tonnellata;
    • FASCIA C - imballaggi non selezionabili e riciclabili allo stato delle tecnologie attuali - 369,00 euro per tonnellata.


Il Contributo dovuto dai produttori e dagli utilizzatori di imballaggi è prelevato al momento della prima cessione sul territorio nazionale ad un utilizzatore riportando in fattura una specifica indicazione relativa al contributo dovuto e alla tipologia del materiale di imballaggio oggetto di cessione.

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Per prima cessione si intende il momento nel quale:

  • l’imballaggio finito passa dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  • il materiale di imballaggio passa da un Produttore di materia prima o semilavorato ad un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Nel ciclo di vita di un imballaggio esiste una sola prima cessione, per cui, il Contributo non deve essere applicato nel caso di cessioni successive alla prima.

Il Contributo è dovuto anche nel caso in cui i materiali di imballaggio e gli imballaggi siano importati dall’estero: infatti, in questi casi, il loro utilizzo dà luogo alla formazione di rifiuti nel territorio nazionale.

Il Contributo ambientale non deve essere applicato in caso di esportazione di imballaggi, dato che, in tale ipotesi, i rifiuti saranno prodotti al di fuori del territorio nazionale.

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura è soggetto ad IVA. L’aliquota da applicare al Contributo è la stessa per gli imballaggi o i materiali di imballaggi oggetto di vendita esposti in fattura.


Nella fattura vanno indicati:

  • il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
  • un’indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato ad ogni materiale;
  • il valore totale del Contributo Ambientale.

 
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