SANZIONI CONAI

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONAI

Aggiornato al 23.04.2019

Il mancato rispetto degli adempimenti CONAI comporta l’applicazione di sanzioni.


Possiamo distinguere le sanzioni in:


In caso di mancata adesione al CONAI il produttore o l’utilizzatore di imballaggi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.

Al CONAI devono, comunque, essere corrisposti la quota di adesione e gli eventuali contributi pregressi.

I produttori di imballaggi che non aderiscono ai consorzi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 46.500 euro.

I controlli sulle adesioni al CONAI e la riscossione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie compete alle Province.


In caso di:

  • omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  • omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire l’accertamento della effettiva applicazione;
  • omessa o ritardata presentazione della dichiarazione periodica oltre 30 giorni dal termine della scadenza;
  • infedele dichiarazione periodica;
  • utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione per i casi di esportazione di imballaggi;

si applica:

  • una sanzione pari al 50% delle somme dovute, nell’ipotesi di prima infrazione;
  • una sanzione pari al 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

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L’applicazione di queste sanzioni comporta anche la perdita del diritto ad utilizzare la procedura semplificata per un periodo di tre anni.


Le sanzioni pecuniarie sono ridotte dalla metà nel caso in cui:

  • non vi sia stata contestazione o l’impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
  • in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un’ omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nessuna sanzione si applica nel caso in cui il consorziato, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncia l’infrazione commessa liquidando e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della autodenuncia.

 
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