CONTRATTO DI FRANCHISING

LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Aggiornato al 12.12.2017

Il contratto di franchising o affiliazione commerciale, è un contratto disciplinato dalla legge 6/05/2004 n.129.

Secondo l’art.1 di tale norma il contratto di franchisign è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.


Quindi il contratto è stipulato tra due imprenditori, economicamente e giuridicamente indipendenti:

  • il franchisor, o affiliante, che concede l’utilizzo di alcuni elementi immateriali che contraddistinguono la propria attività;
  • il franchisee, o affiliato, che utilizza tali elementi dietro pagamento di un corrispettivo.


FORMA SCRITTA

Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Esso deve essere registrato entro 20 giorni dalla data della stipula ed è soggetto a pagamento dell’ imposta di registro in misura fissa.


DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato. In questo caso l’affiliante deve garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento, salvo il caso di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.


DATI DA INDICARE IN CONTRATTO

Nel contratto devono essere espressamente indicati:

  • ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
  • modalità di calcolo e pagamento delle royalties;
  • eventuale incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  • ambito di eventuale esclusiva territoriale;
  • know-how fornito dall’affiliante;
  • eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di kwow-how da parte dell’affiliato;
  • caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante;
  • condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.

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OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE

L’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato una copia del contratto da sottoscrivere. Alla copia del contratto vanno allegati:

  • i principali dati dell’affiliante compresi ragione sociale e capitale sociale;
  • su richiesta dell’aspirante affiliato, copia del bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività, se avvenuta da meno di tre anni;
  • l’indicazione dei marchi utilizzati dal sistema;
  • la lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
  • una sintetica illustrazione degli elementi che caratterizzano l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
  • l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività, se avvenuta da meno di tre anni;
  • una descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità.

Tali documenti devono essere forniti all’aspirante affiliato almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto.


OBBLIGHI DELL’AFFILIATO

Se la sede dell’attività dell’affiliato è indicata in contratto, essa non può essere trasferita senza il preventivo consenso dell’affiliante. Eccezione a tale regola è un eventuale caso di forza maggiore.

L’affiliato ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza sul contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale. Egli, inoltre, è tenuto a far osservare tale riservatezza anche ai propri collaboratori e dipendenti.


OBBLIGHI PRECONTRATTUALI DI COMPORTAMENTO

Le parti, anche prima della stipula del contratto, sono tenute:

  • a tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede;
  • a fornire, all’altra parte, le informazioni e I dati utili per la stipula del contratto. Nel caso in cui una parte fornisca false informazioni, l’altra può chiedere l’ annullamento del contratto.


CONTENUTO ECONOMICO DEL CONTRATTO

Nel contratto di affiliazione commerciale può essere previsto che l’affiliato versi all’affiliante:

  • un diritto di ingresso, detto anche entry fee, cioè una somma dovuta solamente al momento della stipula del contratto;
  • delle royalites, ovvero un compenso periodico che potrà essere:

    • una percentuale commisurata al giro d’affari dell’affiliato;
    • una quota fissa.

Il contratto può prevedere anche:

  • il pagamento, da parte dell’affiliato, di un contributo con riferimento alle campagne promozionali poste in essere dall’affiliante;
  • che l’affiliante metta a disposizione dell’affiliato, oltre ai beni immateriali che caratterizzano la sua attività (come marchi, insegne, ecc..), anche alcuni beni materiali quali mobili, attrezzature, ecc..

 
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