PREU - PRelievo Unico Erariale

IL PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO SULLE SOMME INCASSATE DALLE SALE GIOCHI MEDIANTE APPARECCHI CHE ELARGISCONO PREMI IN DENARO

Aggiornato al 26.01.2023

Le somme incassate mediante apparecchi che elargiscono premi in denaro sono soggette al pagamento del Preu, il PRelievo Erariale Unico.

Tale imposta è dovuta dal concessionario.


PERIODO CONTABILE

L’anno solare, ai fini del calcolo dell’imposta, è diviso in 6 periodi contabili. Ognuno di essi è composto da due mesi: gennaio -febbraio; marzo - aprile; maggio - giugno; luglio - agosto; settembre - ottobre; novembre -dicembre.


COMUNICAZIONE DELLE SOMME GIOCATE

Il concessionario deve comunicare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le somme giocate mediante gli apparecchi di gioco e registrate dal sistema di contabilità di ciascun gioco. Più precisamente egli è tenuto a comunicare:

  • il totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile. La comunicazione va fatta entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso. Esempio: periodo gennaio - febbraio. Comunicazione entro il 1° marzo;
  • il totale delle somme giocate nel corso dell’anno solare. La comunicazione va fatta entro il 15 febbraio dell’anno successivo.


BASE IMPONIBILE

La base imponibile deve essere determinata con riferimento ad ogni periodo contabile. Essa è rappresentata dalle somme giocate nel periodo contabile ed è desumibile dai dati registrati nel sistema contabilità di ciascun apparecchio di gioco tenuto dal concessionario.


IMPOSTA

Il PREU è determinato applicando l’aliquota d’imposta alla base imponibile del singolo sistema di gioco (ovvero del singolo apparecchio).

Il PREU complessivamente dovuto dal concessionario con riferimento a ciascun periodo d’imposta, sarà dato dalla somma del PREU relativo a tutti gli apparecchi di cui il concessionario è titolare.


ALIQUOTA

Le aliquote PREU, attualmente in vigore sono:1



VERSAMENTI DELL’IMPOSTA

Il concessionario effettua il versamento del PREU relativo ad un periodo d’imposta in quattro rate secondo lo schema di seguito riportato:

  • Primo versamento: entro il 28 del primo mese del periodo contabile


    Esempio: periodo contabile novembre - dicembre.
    Versamento entro il 28 di novembre


    Importo dovuto: 25% del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.


    Esempio: 25% del PREU dovuto per il periodo contabile settembre - ottobre


  • Secondo versamento: entro il 13 del secondo mese del periodo contabile.


    Esempio: periodo contabile novembre - dicembre
    Versamento entro il 13 di dicembre.

    Importo dovuto: 25% del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.


    Esempio: 25% del PREU dovuto per il periodo contabile settembre - ottobre.


  • Terzo versamento: entro il 28 del secondo mese del periodo contabile.


    Esempio: periodo contabile novembre - dicembre.
    Versamento entro il 28 di dicembre.


    Imorto dovuto: 25% del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.


    Esempio: 25% del PREU dovuto per il periodo contabile settembre - ottobre.


  • Quarto versamento: entro il 22 del primo mese del periodo contabile successivo.


    Esempio: periodo contabile novembre - dicembre.
    Versamento entro il 22 di gennaio.


    Importo dovuto: differenza del PREU dovuto per il periodo contabile e i tre versamenti effettuati relativamente allo stesso periodo contabile


    Esempio: PREU dovuto per il periodo contabile novembre - dicembre meno 75% del PREU dovuto per il periodo contabile settembre - ottobre.



Il versamento di quanto dovuto viene effettuato con modello F24 Accise.

Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25% è calcolata su una base imponibile determinata in maniera forfettaria.

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SALDO A CREDITO

Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore rispetto all’importo dei tre versamenti effettuati con riferimento a tale periodo, la differenza a credito può essere usata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi successivi e del saldo annuale.

Il credito può essere utilizzato a decorrere dal mese di aprile dell’anno solare successivo.

In alternativa, il concessionario può chiedere il rimborso della differenza a credito.

La scelta deve essere comunicata dal concessionario all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato entro il 16 marzo dell’anno solare successivo. Nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SOLARE

Alla fine di ciascun anno solare il Concessionario è tenuto a determinare la base imponibile e l’imposta anche con riferimento all’anno solare sempre facendo riferimento ai dati registrati nel sistema di contabilità di ogni sistema di gioco.

Egli dovrà versare il saldo annuale PREU dato dalla differenza tra il PREU dovuto con riferimento all’anno solare e gli importi versati per i periodi d’imposta in cui tale anno solare è diviso.

Il versamento del PREU dovuto a titolo di saldo va effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo.


MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Nell’ipotesi in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa ad un periodo contabile, o all’intero anno solare, la base imponibile ed il PREU sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base di valori imponibili forfettari.


BASE IMPONIBILE DETERMINATA IN MANIERA FORFETTARIA

Nel caso di mancata trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile e per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la base imponibile è determinata in maniera forfettaria.

Il valore forfettario della raccolta di ogni apparecchio di gioco è pari a 560 euro.



1In precedenza le aliquote applicate erano:

  • 21,60% e 7,5% nel periodo compreso tra l'01.05.2019 e il 31.12.2019;
  • 23,85% e 8,50% nel periodo compreso tra l'01.01.2020 e il 31.12.2020.

 
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