IAS 16 E IAS 38

LA NOZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Aggiornato al 17.05.2008

Lo IAS 16 si occupa di “Immobili, impianti e macchinari “: in sostanza di immobilizzazioni materiali e le definisce come beni tangibili che sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi e dai quali ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. Questa nozione di immobilizzazioni materiali è sostanzialmente simile a quella contenuta nei principi contabili nazionali. Le immobilizzazioni materiali sono:

  • beni contraddistinti dal requisito della materialità o tangibilità;
  • beni che non sono destinati alla vendita o alla trasformazione e quindi utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ed eventualmente anche per essere concessi in affitto a terzi o per scopi amministrativi;
  • beni per i quali si prevede un utilizzo che si estende oltre l’arco temporale di un solo esercizio.

Va ricordato, però, che l’Oic16 indica come requisito, per l’iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni materiali, il titolo di proprietà in base al quale l’impresa iscrive in bilancio solamente i beni di proprietà, con esclusione di quelli in leasing o posseduti con altra forma di godimento cosa questa non prevista dagli IAS.

Lo IAS 38, invece si occupa di attività immateriali, ovvero attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica, possedute per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitti a terzi o per fini amministrativi. Si parla di attività non monetarie nel caso di attività diverse dalle disponibilità liquide e dalle attività incassabili in ammontare di denaro fisso o determinabile.

Dunque, affinché un’attività immateriale sia iscrivibile in bilancio essa deve essere identificabile, priva di consistenza fisica e l’impresa deve avere il controllo della risorsa in oggetto.

Il requisito della identificabilità è presente:

  • quando l’attività sia separabile, cioè capace di essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;

oppure

  • quando essa deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

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Il requisito della consistenza fisica talora può presentarsi in modo incerto come nel caso di attività immateriali contenute in supporti fisici: si pensi, ad esempio, al software contenuto in un CD Rom o in un floppy. In questi casi è necessario verificare se tali attività sono parti integranti dell’hardware nel qual caso si applica lo IAS16.

L’impresa deve poter avere il controllo dell’attività immateriale cioè deve poter limitare l’accesso ai benefici economici attesi dall’attività da parte di terzi. In presenza dei requisiti appena visti l’attività immateriale deve essere iscritta obbligatoriamente tra le attività del bilancio. Non è prevista, dunque, una facoltà di iscrizione nel bilancio da parte dei suoi redattori, ma è posto un preciso obbligo.

Va precisato che lo IAS 38, non considera gli oneri pluriennali come attività immateriali.

Condizione necessaria affinché le immobilizzazioni materiali ed immateriali siano iscrivibili tra le attività, è che per esse sia possibile determinare in modo ragionevole il costo. Inoltre la capitalizzazione dei costi è possibile in bilancio solamente se si prevede che possa generare benefici economici futuri: deve, cioè, migliorare il risultato economico dell’impresa attraverso la vendita di beni o servizi o attraverso lo sfruttamento dell’attività al fine di ridurre i costi futuri. Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.

Le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte in bilancio nel momento in cui i benefici e i rischi relativi al bene sono trasferiti all’impresa così potrebbe essere sufficiente l’esistenza di contratti preliminari, promesse di vendita o compromessi per l’iscrizione di una immobilizzazione in bilancio. Ciò rappresenta una sostanziale differenza rispetto ai principi contabili nazionali che, invece, considerano iscrivibile un’immobilizzazione in bilancio nel momento del passaggio formale della proprietà.

 
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