PERMESSI DI STUDIO
LE PREVISIONI CONTENUTO NELLO STATUTO DEI LAVORATORI
L’art.10 dello Statuto dei lavoratori (L.300/1970) prevede una serie di diritti per i lavorati studenti.
L’articolo in questione prevede che i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio di tali diritti.
Sulla base di tale disposizione possiamo affermare che i lavoratori studenti hanno diritto:
- a turni di lavoro che facilitino lo studio;
- a usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame.
Norme particolareggiate sono, in genere, contenute nei contratti collettivi che prevedono le regole da seguire per la richiesta di tali permessi.
Quali lavoratori studenti hanno diritto ai permessi di studio?
Tutti i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Secondo la cassazione la norma può essere estesa anche agli studenti privatisti poiché le categorie degli studenti che hanno diritto ai permessi di studio non può essere limitata a quelli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali (sentenza Corte di cassazione n. 52 del 1985).
Le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall’articolo 10 della legge 300/1970 sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale (art.13 L.845/78).
Il diritto ai permessi di studio non spetta nel caso di lezioni serali, a meno che il lavoratore è adibito a turni che prevedano prestazioni lavorative durante le ore serali (Tribunale Macerata, sentenza 7 marzo 1991).