ELENCO CLIENTI E FORNITORI
TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE
Nota. Il DL 112/2008 ha abolito, a partire dal periodo d’imposta 2008 l’obbligo di compilare gli elenchi clienti e fornitori.
Il DL 78/2010 ha introdotto lo spesometro. A partire dal 01.01.2019, con l’introduzione della fattura elettronica, è stato abolito anche lo spesometro).
L’art.37, comma 8, del Dl 223/2006 (convertito dalla L.248/2006) ha reintrodotto l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
La legge n.127/2007 ha previsto delle semplificazioni in merito.
Di seguito si riportano le caratteristiche salienti del nuovo adempimento e le semplificazioni previste per la prima applicazione di tale obbligo.
PREVISIONE NORMATIVA
L’art.37, comma 8, del DL 223/2006 ha previsto l’obbligo di presentare:
- l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno ( elenco clienti)
- l’elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (elenco fornitori).
SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori riguarda tutti i titolari di partita IVA compresi i soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.
Nei casi di fusione, incorporazione, e altre operazioni straordinarie l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori ricade in capo alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata.
Limitatamente all’ anno di imposta 2006 sono esonerati dall’obbligo di presentare gli elenchi:
- le imprese in regime di contabilità semplificata;
- gli esercenti arti e professioni;
- i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 383/2000 ( associazioni di promozione sociale) e della legge 266/1992 ( associazioni di volontariato) e quelli iscritti nelle anagrafe delle onlus.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il 60° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La scadenza del termine, dunque, è il 29 aprile.
Per quanto concerne la trasmissione degli elenchi relativi al 2006 il termine è il 15 ottobre 2007. Tale termine è differito al 15 novembre 2007 per i contribuenti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai limiti previsti per le liquidazioni trimestrali dell’IVA, ovvero:
- 309.874,14 euro nel caso di imprese di servizi ed esercenti arti e professioni;
- 516.456,90 euro negli altri casi.
DATI DA INDICARE
Negli elenchi dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- codice fiscale e partita IVA del soggetto
- anno di riferimento;
- codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento. In caso di cointestazione della fattura devono essere indicati tutti i soggetti;
- eventuale partita IVA del cliente;
- codice fiscale e partita IVA di ciascun soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
- per ciascun cliente o fornitori, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione che si riferiscono all’operazione stessa e l’importo dell’imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relativa alle annualità precedenti.
L’anno cui occorre fare riferimento è quello della fattura o della nota di variazione e non quello della sua registrazione.
Per gli elenchi relativi al 2006:
- gli elenchi clienti non devono comprendere i soggetti non titolari di partita IVA;
- è sufficiente indicare il numero di partita IVA dei clienti o dei fornitori e non si rende necessaria l’indicazione del codice fiscale.
Inoltre non vanno indicati i seguenti documenti:
- fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
- fatture emesse e ricevute, per le quali non è prevista la registrazione IVA;
- fatture registrate cumulativamente nel registro dei corrispettivi;
- le note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti.
OPERAZIONI DA NON INDICARE
Non devono essere indicati negli elenchi le seguenti operazioni:
- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all’art.8 del comma 1 lettera a) e b) del Dpr 633/72.
SANZIONI
In caso di violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori, quali omissione, inesattezze, incompletezza, si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro.
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso.