ELENCO CLIENTI E FORNITORI

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Aggiornato al 01.01.2019

Nota. Il DL 112/2008 ha abolito, a partire dal periodo d’imposta 2008 l’obbligo di compilare gli elenchi clienti e fornitori.

Il DL 78/2010 ha introdotto lo spesometro. A partire dal 01.01.2019, con l’introduzione della fattura elettronica, è stato abolito anche lo spesometro).


L’art.37, comma 8, del Dl 223/2006 (convertito dalla L.248/2006) ha reintrodotto l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

La legge n.127/2007 ha previsto delle semplificazioni in merito.

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti del nuovo adempimento e le semplificazioni previste per la prima applicazione di tale obbligo.


PREVISIONE NORMATIVA

L’art.37, comma 8, del DL 223/2006 ha previsto l’obbligo di presentare:

  • l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno ( elenco clienti)
  • l’elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (elenco fornitori).

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori riguarda tutti i titolari di partita IVA compresi i soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

Nei casi di fusione, incorporazione, e altre operazioni straordinarie l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori ricade in capo alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Limitatamente all’ anno di imposta 2006 sono esonerati dall’obbligo di presentare gli elenchi:

  • le imprese in regime di contabilità semplificata;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 383/2000 ( associazioni di promozione sociale) e della legge 266/1992 ( associazioni di volontariato) e quelli iscritti nelle anagrafe delle onlus.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il 60° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La scadenza del termine, dunque, è il 29 aprile.

Per quanto concerne la trasmissione degli elenchi relativi al 2006 il termine è il 15 ottobre 2007. Tale termine è differito al 15 novembre 2007 per i contribuenti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai limiti previsti per le liquidazioni trimestrali dell’IVA, ovvero:

  • 309.874,14 euro nel caso di imprese di servizi ed esercenti arti e professioni;
  • 516.456,90 euro negli altri casi.

DATI DA INDICARE

Negli elenchi dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto
  • anno di riferimento;
  • codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento. In caso di cointestazione della fattura devono essere indicati tutti i soggetti;
  • eventuale partita IVA del cliente;
  • codice fiscale e partita IVA di ciascun soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
  • per ciascun cliente o fornitori, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione che si riferiscono all’operazione stessa e l’importo dell’imposta afferente;
  • per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione, l’eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relativa alle annualità precedenti.

L’anno cui occorre fare riferimento è quello della fattura o della nota di variazione e non quello della sua registrazione.

Per gli elenchi relativi al 2006:

  • gli elenchi clienti non devono comprendere i soggetti non titolari di partita IVA;
  • è sufficiente indicare il numero di partita IVA dei clienti o dei fornitori e non si rende necessaria l’indicazione del codice fiscale.

Inoltre non vanno indicati i seguenti documenti:
  • fatture, emesse e ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
  • fatture emesse e ricevute, per le quali non è prevista la registrazione IVA;
  • fatture registrate cumulativamente nel registro dei corrispettivi;
  • le note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti.

OPERAZIONI DA NON INDICARE

Non devono essere indicati negli elenchi le seguenti operazioni:

  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
  • importazioni;
  • esportazioni di cui all’art.8 del comma 1 lettera a) e b) del Dpr 633/72.

SANZIONI

In caso di violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori, quali omissione, inesattezze, incompletezza, si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro.

E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

 
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