INDUMENTI DA LAVORO: DEDUCIBILITA' DEI COSTI

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DESTINATI AI DIPENDENTI

Aggiornato al 19/02/2021

Capita sovente che l'azienda acquisti degli indumenti da lavoro per i propri dipendenti come tute, scarpe, camici, ecc..

Il costo sostenuto è deducibile in quanto si tratta di un costo strumentale per lo svolgimento dell'attività del dipendente all'interno dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 2605/2009, rispondendo ad un quesito relativo all'individuazione delle spese per il personale rilevanti ai fini IRAP, ha affermato che le spese sostenute dall’azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente.

Nel caso in cui l'azienda non provvede direttamente all'acquisto degli indumenti di lavoro, ma riconosce al dipendente un'indennità monetaria che vada a coprire in tutto o in parte il costo per l'acquisto degli indumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa e al loro lavaggio, l'indennità di vestiario è deducibile da parte del datore di lavoro e, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente (circolare 326 del l 23/12/1997).

Anche l'INPS, con circolare n.246 del 17/6/1976, ha affermato che l'indennizzo di vestiario non può essere considerato un rimborso a pie' di lista (che non rientra nella determinazione del reddito in capo al dipendente) in quanto si tratta di spese non documentate aventi carattere forfettario.

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Nell'ipotesi in cui il lavoratore acquisti gli indumenti da lavoro per conto del datore di lavoro, anticipandone l'importo che risulta essere analiticamente documentato, la somma che l'azienda rifonde al dipendente costituisce un rimborso spese che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.


Gli indumenti di lavoro messi a disposizione del datore di lavoro non danno luogo a fringe benefit per il dipendente a meno che essi non siano impiegati anche per uso personale al di fuori del lavoro.

In quest'ultima ipotesi l'azienda dovrà procedere:

  • ad emettere fattura nei confronti del dipendente, con la quale gli addebiterà il controvalore dell'uso personale degli abiti da lavoro;
  • oppure dovrà considerare tale controvalore come reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3387 del 12/02/2020 ha sostenuto che la fornitura al personale di indumenti da indossare durante l’orario di lavoro non rientra tra le prestazioni di servizi ma tra gli obblighi contrattuali dell’imprenditore che fornisce l’abbigliamento ai propri dipendenti. Pertanto:

  • i costi sostenuti per l’acquisto delle divise dei dipendenti sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito;
  • mentre per quanto riguarda l'IVA, non trattandosi di una cessione gratuita, il datore di lavoro non può esercitare la rivalsa nei confronti del personale dipendente con la conseguenza che la relativa IVA è deducibile ai fini delle imposte dirette.

 
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