IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ACCATASTAMENTO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI VANNO ACCATASTATI?
CENTRALI ELETTRICHE E PANNELLI COLLOCATI SU PORZIONI DI FABBRICATO
Per comprendere se gli impianti fotovoltaici vanno accatastati o meno occorre fare una distinzione tra:
- le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici;
- e i pannelli collocati su porzioni di fabbricato.
Quando i pannelli sono collocati su terreni, generalmente agricoli, e danno luogo a dei parchi fotovoltaici la cui produzione di energia viene ceduta a terzi in modo da alimentare la rete elettrica nazionale, ci troviamo di fronte a delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.
In questo caso gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria D/1 (opifici).
Quando i pannelli solari sono collocati su porzioni di fabbricato, solitamente il tetto, e l'energia prodotta serve a soddisfare solamente le proprie esigenze, normalmente l'impianto non deve essere accatastato in modo autonomo.
Soffermiamoci sull'esame di questo secondo caso.
IMPIANTI DI PERTINENZA DI IMMOBILI
Quando l'impianto fotovoltaico è:
- totalmente o parzialmente integrato da un punto di vista architettonico con un'immobile accatastato;
- oppure quando esso è realizzato su aree di pertinenza di un immobile accatastato;
l'impianto non deve essere accatastato come un'unità immobiliare autonoma poiché è assimilabile ad un impianto di pertinenza dell'immobile.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHE INCREMENTA IL VALORE DELL'IMMOBILE DEL 15%
Tuttavia, anche quando non sussiste l'obbligo di un autonomo accatastamento, se l'impianto fotovoltaico aumenta il valore capitale o la redditività ordinaria dell'immobile a cui risulta integrato, per almeno il 15% bisogna procedere a rideterminare la rendita catastale dell'immobile.
IMMOBILI RURALI
La produzione e la cessione di energia elettrica calorica da fonti fotofoltaiche sino a 260.000 kWh l'anno effettuate dagli imprenditori agricoli è considerata un'attività agricola connessa.
Poiché si tratta di attività agricola connessa essa presuppone un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati i quali debbono essere di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, e devono essere condotti dall’imprenditore stesso.
Agli immobili, ospitanti gli impianti fotovoltaici, realizzati su fondi agricoli, viene riconosciuto il carattere di ruralità.
Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e strumentali alle attività agricole, nel caso in cui vi è l’obbligo di dichiarazione viene attribuita la categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
CHIARIMENTI
Con riferimento all'accertamento catastale e all'attribuzione della rendita catastale degli immobili ospitanti impianti a pannelli fotovoltaici, l'Agenzia del Territorio afferma che non è rilevante solamente il fatto che le varie componenti dell'impianto siano o meno rimovibili, ma anche il rapporto di tali componenti con la capacità, dell’unità immobiliare a cui appartengono, di produrre un reddito ordinario (Nota Agenzia Territorio 22/06/2012, prot.n.31892).
Non devono essere accatastate, in quanto possono considerarsi pertinenze di unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia a condizione che tali impianti siano di modesta entità sia con riferimento alla loro dimensione che alla loro potenza, come accade, generalmente, per quegli impianti destinati a produrre energia per consumi domestici (CM 36/E/2013).
Non sussiste l'obbligo di dichiarazione al catasto, nè come unità immobiliare autonoma, nè come variazione della stessa, quando sia soddisfattto almeno uno dei seguenti requisiti:
- potenza nominale dell’impianto non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto;
- potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari
le cui parti comuni sono servite dall’impianto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che sia installato al
suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto.
Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, deve essere inferiore a 150 m3.
Contabilizzazione degli impianti fotovoltaici
Ammortamento degli impianti fotovoltaici