IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ACCATASTAMENTO

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI VANNO ACCATASTATI?

Aggiornato al 19.06.2023

CENTRALI ELETTRICHE E PANNELLI COLLOCATI SU PORZIONI DI FABBRICATO

Per comprendere se gli impianti fotovoltaici vanno accatastati o meno occorre fare una distinzione tra:

  • le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici;
  • e i pannelli collocati su porzioni di fabbricato.

Quando i pannelli sono collocati su terreni, generalmente agricoli, e danno luogo a dei parchi fotovoltaici la cui produzione di energia viene ceduta a terzi in modo da alimentare la rete elettrica nazionale, ci troviamo di fronte a delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.

In questo caso gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria D/1 (opifici).

Quando i pannelli solari sono collocati su porzioni di fabbricato, solitamente il tetto, e l'energia prodotta serve a soddisfare solamente le proprie esigenze, normalmente l'impianto non deve essere accatastato in modo autonomo.

Soffermiamoci sull'esame di questo secondo caso.



IMPIANTI DI PERTINENZA DI IMMOBILI

Quando l'impianto fotovoltaico è:

  • totalmente o parzialmente integrato da un punto di vista architettonico con un'immobile accatastato;
  • oppure quando esso è realizzato su aree di pertinenza di un immobile accatastato;

l'impianto non deve essere accatastato come un'unità immobiliare autonoma poiché è assimilabile ad un impianto di pertinenza dell'immobile.


IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHE INCREMENTA IL VALORE DELL'IMMOBILE DEL 15%

Tuttavia, anche quando non sussiste l'obbligo di un autonomo accatastamento, se l'impianto fotovoltaico aumenta il valore capitale o la redditività ordinaria dell'immobile a cui risulta integrato, per almeno il 15% bisogna procedere a rideterminare la rendita catastale dell'immobile.



IMMOBILI RURALI

La produzione e la cessione di energia elettrica calorica da fonti fotofoltaiche sino a 260.000 kWh l'anno effettuate dagli imprenditori agricoli è considerata un'attività agricola connessa.

Poiché si tratta di attività agricola connessa essa presuppone un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati i quali debbono essere di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, e devono essere condotti dall’imprenditore stesso.

Agli immobili, ospitanti gli impianti fotovoltaici, realizzati su fondi agricoli, viene riconosciuto il carattere di ruralità.

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e strumentali alle attività agricole, nel caso in cui vi è l’obbligo di dichiarazione viene attribuita la categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

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CHIARIMENTI

Con riferimento all'accertamento catastale e all'attribuzione della rendita catastale degli immobili ospitanti impianti a pannelli fotovoltaici, l'Agenzia del Territorio afferma che non è rilevante solamente il fatto che le varie componenti dell'impianto siano o meno rimovibili, ma anche il rapporto di tali componenti con la capacità, dell’unità immobiliare a cui appartengono, di produrre un reddito ordinario (Nota Agenzia Territorio 22/06/2012, prot.n.31892).


Non devono essere accatastate, in quanto possono considerarsi pertinenze di unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia a condizione che tali impianti siano di modesta entità sia con riferimento alla loro dimensione che alla loro potenza, come accade, generalmente, per quegli impianti destinati a produrre energia per consumi domestici (CM 36/E/2013).


Non sussiste l'obbligo di dichiarazione al catasto, nè come unità immobiliare autonoma, nè come variazione della stessa, quando sia soddisfattto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • potenza nominale dell’impianto non superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto;
  • potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto.

    Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, deve essere inferiore a 150 m3.


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