AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
COME VANNO AMMORTIZZATI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PREMESSA
Nel calcolare le quote di ammortamento annue degli impianti fotovoltaici è necessario distinguere tra beni mobili e beni immobili.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONFIGURABILI COME BENI MOBILI
Qualora l'impianto fotovoltaicio presenti le caratteristiche per essere considerato un bene mobile, il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9%: tale coefficiente corrisponde a quello applicabile alle centrali termoelettriche.
Poiché la categoria degli impianti fotovoltaici non è prevista nella Tabella dei coefficiente di ammortamento allegata al DM 31.12.1988 occorre far riferimento al coefficiente previsto per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari sia dal punto di vista del loro impiego che da punto di vista della vita utile.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONFIGURABILI COME BENI IMMOBILI
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico presenta le caratteristiche per essere considerato un bene immobile, l'aliquota da applicare è quella del 4% prevista per i fabbricati destinati all'industria come precisato dalla CM 36/E/2013.
AMMORTAMENTI DEDOTTI PRIMA DEL 2013
Le caratteristiche da prendere in considerazione per un corretto inquadramento dell'impianto fotovoltaico come bene mobile o come bene immobile sono state stabilite dalla CM 36/E/2013.
La stessa circolare precisa che, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia stato qualificato dal contribuente, prima di tale circolare, come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella circolare non devono essere rettificati.
SCORPORO DEI TERRENI
Al fine della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, nel caso di impianti fotovoltaici che insistono su dei terreni va applicata la disciplina dello scorporo dei terreni.
SUPERAMMORTAMENTO
Il beneficio del super-ammortamento è applicabile esclusivamente ai beni strumentali nuovi, acquistati o presi in leasing, nei periodi espressamente previsti dalla normativa. Esso è escluso per i beni strumentali ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Pertanto, la circolare ministeriale 4/E/2017 chiarisce che il super-ammortamento può essere applicato, qualora ve ne siano i presupposti, solamente sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche alle quali si applica l'aliquota del 9%, mentre non è applicabile sulla compnente immobiliare alla quale va applicata l'aliquota del 4%.
Il super-ammortamento, quando è ammissibile, si applica per tutta la durata dell’ammortamento o del leasing e non solo per l’anno di acquisto.
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