SPESE ACCESSORIE IN FATTURA

COME VANNO TRATTATE AI FINI IVA

Aggiornato al 23.07.2021

La base imponibile IVA è formata anche dalle spese e dagli oneri accessori sostenuti dal fornitore.

Sono definite spese accessorie, le spese relativa ad una serie di prestazioni che hanno carattere accessorio rispetto alla cessione del bene o alla prestazione del servizio.

Ad esempio: spese di trasporto, spese di montaggio, spese di posa in opera o di collaudo, spese di confezionamento, spese per contenitori.

Esempi:

  • l’imprenditore cede un bene e si impegna ad effettuare anche il trasporto presso i magazzini del compratore.
    Il trasporto rappresenta una prestazione accessoria;
  • oppure, l’impresa che produce macchinari cede un impianto ad un cliente impregnandosi a montare lo stesso nella sua fabbrica. Il montaggio del macchinario costituisce una prestazione accessoria.

Le spese e gli oneri relativi alle prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile solamente se sono sostenute dal fornitore.

A questo proposito possiamo distinguere le prestazioni accessorie a seconda del soggetto che sostiene le relative spese. Per cui avremo:

  1. prestazioni accessorie effettuate dal venditore per conto del cliente;
  2. prestazioni accessorie effettuate da terzi il cui importo è anticipato dal venditore in nome e per conto del cliente.

La prima ipotesi è quella nella quale le prestazioni accessorie sono effettuate direttamente dal venditore per conto del cliente. Le relative spese sono dette, anche spese non documentate perché non sono comprovate da un apposito documento. Esse devono essere fatturate insieme alla prestazione principale.

Queste spese non sono soggette autonomamente ad IVA, ma concorrono a formare la base imponibile della cessione dei beni principali.

Vediamo cosa significa.

Ipotizziamo che il venditore si impegni a trasportare le merci, con dei propri mezzi, presso il magazzino dell’acquirente.

Supponiamo, inoltre, che le parti si siano accordate affinché il compratore paghi al venditore tale prestazione accessoria.

Il venditore non può emettere una fattura a se stante per il trasporto, ma la prestazione accessoria va fatturata insieme alla cessione del bene e con la medesima aliquota a cui è soggetta la merce.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'



Esempio:
la nostra azienda cede al cliente ROSSETTI, beni merci soggetti ad aliquota IVA 22%, per un ammontare di 9.740 euro.
La nostra azienda, inoltre, si impegna a trasportare la merce presso il magazzino del cliente con propri mezzi. Il corrispettivo pattuito per la prestazione accessoria è di 100 euro. L’impresa, in questa ipotesi, emette una sola fattura con i seguenti dati: base imponibile 9.840 + IVA 2.164,80 (22% x 9.840) per un totale di 12.004,80.

Passiamo all’esame della seconda ipotesi, ovvero quella di prestazioni accessorie effettuate da terzi il cui importo è anticipato dal venditore in nome e per conto del cliente.

Si tratta di spese a carico del compratore per prestazioni effettuate da terzi che emettono fattura nei confronti del compratore, ma che chiedono il pagamento anticipato al venditore.

Per comprendere meglio la situazione facciamo un esempio.



La TUTTOCASA SRL vende della merce alla DITTA ROSSETTI. Il trasporto è effettuato dal CORRIERE BARTOLINI. In base agli accordi presi, la TUTTOCASA SRL paga al vettore BARTOLINI il trasporto e addebita, in fattura, al cliente ROSSETTI la spesa sostenuta in suo nome e per suo conto.
Poiché però BARTOLINI EMETTE la fattura nei confronti di ROSSETTI e tale fattura è soggetta ad IVA, la TUTTOCASA SRL non applica l’IVA sull’importo pagato per conto di ROSSETTI, altrimenti lo stesso importo sarebbe assoggettato ad IVA due volte.

L’art.15 del DPR633/72 stabilisce che, sono escluse dal computo della base imponibile, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Pertanto tali somme saranno esposte nella fattura del venditore indicando come titolo di esenzione “ art.15 DPR633/72”.

Le spese di cui ci stiamo occupando prendono il nome di spese documentate perché sono comprovate da un apposito documento emesso dal terzo (ad esempio dal vettore) nei confronti del cliente.



Esempio:
supponiamo che la TUTTOCASA Srl abbia venduto al cliente ROSSETTI merci per un valore di 3.000 euro.. Il trasporto viene effettuato dal vettore BARTOLINI per un importo di 100 euro + IVA 22%. Le spese di trasporto sono a carico del cliente. Tuttavia la TUTTOCASA Srl anticipa al cliente l’importo di tali spese.

La fattura emessa dalla TUTTOCASA srl nei confronti del cliente ROSSETTI presenterà i seguenti dati:

imponibile: 3.000
IVA 22%: 660
rimborso spese escluse art. 15: 120
totale fattura: 3.780

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net