REGIME DEL MARGINE

IL REQUISITO TERRITORIALE DEL REGIME DEL MARGINE

Aggiornato al 27.09.2012

Il regime del margine è applicabile solamente quanto sussistono sia il requisito oggettivo, che quello soggettivo e anche quello territoriale.

In merito al requisito territoriale va detto che, affinché il regime del margine sia applicabile è necessario che i beni siano stati acquistati in Italia o in un paese dell’ Ue.

Il regime del margine non si applica ai beni importati da paesi al di fuori dell’Ue. In questi casi, infatti, trattandosi di una importazione, l’IVA viene pagata in dogana e, di conseguenza, non è applicabile il regime del margine.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Tuttavia, solamente per ciò che concerne gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione importanti da rivenditori, è possibile optare per il regime del margine.

L’ opzione deve essere fatta in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione IVA. L’opzione vale fino a revoca e comunque almeno per il biennio successivo all’anno di effettuazione.

In caso di opzione per il regime del margine si applica il metodo del margine ordinario.


Per quanto riguarda le esportazioni, va detto che il margine è non imponibile ai fini IVA nei seguenti casi:

  • cessione all’esportazione (art.8 DPR 633/72
  • operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni (art.8 bis DPR 633/72);
  • cessioni nei confronti dei viaggiatori extracomunitari (art.38 quater DPR 633/72);
  • operazioni con Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art.71 DPR 633/72);
  • operazioni con organismi comunitari (art.72 DPR 633/72).

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net