REGIME DEL MARGINE ANALITICO

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE ANALITICO

Aggiornato al 27.09.2012

Il metodo ordinario o analitico, proprio del regime del margine, è considerato il metodo di applicazione generale.


SOGGETTI INTERESSATI

Esso è applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, ma anche dai soggetti che effettuano occasionalmente la vendita di tali beni.

In particolare i rivenditori abituali di tali beni possono scegliere di applicare uno qualsiasi dei tre metodi consentiti (il metodo analitico, quello forfettario o quello globale). Va tenuto presente però, che per alcune attività, la scelta tra i diversi metodi può risultare limitata.

I soggetti che effettuano solo occasionalmente la vendita di tali beni devono necessariamente applicare il regime analitico.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Applicando il regime del margine analitico, la base imponibile viene determinata con riferimento ad ogni singola operazione.

Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita (comprensivo di IVA) e il prezzo di acquisto (anch’esso comprensivo di IVA), aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie (sempre comprensive di IVA).

In tal modo si determina il margine lordo realizzato. Se esso è positivo, l’IVA a debito viene determinata mediante il procedimento dello scorporo in base all’aliquota IVA applicabile al bene in questione.

Se il margine lordo dovesse risultare negativo sull’operazione non è dovuta l’IVA. Il margine negativo non può essere sottratto dal margine lordo relativo alle operazioni successive eventualmente poste in essere, dato che il metodo analitico prevede l’applicazione con riferimento ad ogni singola operazione.

Qualora siano state effettuate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, poiché tali operazioni sono non imponibili, il margine non deve essere calcolato.


FATTURAZIONE

In fattura deve essere evidenziato il corrispettivo lordo, pertanto non deve essere scorporata l’IVA. Va inoltre indicato che trattasi di operazione in regime speciale ai sensi dell’art.36 e seguenti del DL 41/1995 e successive modificazioni.

La fattura è esente da imposta di bollo.

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ULTERIORI ADEMPIMENTI

I rivenditori abituali che adottano il regime analitico del margine devono istituire un apposito registro di carico e scarico, vidimato secondo le norme IVA.

Coloro che applicano il regime del margine analitico non hanno l’obbligo di annotazione nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi e nel registro IVA acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi incassati né delle spese accessorie sostenute.

Nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi devono essere annotati, entro i termini delle liquidazioni, i margini complessivi del periodo distinti per aliquote (C.M.108/1996).

I soggetti che effettuano solo occasionalmente tali operazioni non hanno l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico. Le annotazioni relative al calcolo del margine devono essere effettuate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.


OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA

Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione, il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione.

Qualora, relativamente ad una cessione, venga applicato il regime normale IVA è obbligatoria l’emissione della fattura. Inoltre è ammessa la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto del bene e sulle operazioni accessorie. Tuttavia la detrazione diventa possibile solamente nel momento in cui il bene viene rivenduto.

Pertanto la detrazione va effettuata nella liquidazione periodica in cui viene contabilizzata la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle spese accessorie nell’apposito registro.


Esempio:

  • bene acquistato nel mese di marzo;
  • spese accessorie sostenute nel mese di marzo e nel mese di aprile;
  • rivendita del bene nel mese di maggio.

Liquidazione IVA mensile.

L’IVA pagata relativamente alle spese accessorie è detraibile nella liquidazione IVA del mese di maggio.

 
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