REGIME FORFETTARIO DEL MARGINE

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONE DEL REGIME DEL MARGINE METODO FORFETTARIO

Aggiornato al 27.09.2012

Il metodo forfettario o percentuale, proprio del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati.


SOGGETTI INTERESSATI

Il metodo forfettario del regime del margine si applica tanto ai rivenditori abituali che a quelli occasionali dei seguenti beni.


BENI PER I QUALI E’ APPLICABILE IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario del margine è applicabile solamente ai seguenti beni:

  • oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante;
  • francobolli da collezione, collezioni di francobolli;
  • parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche;
  • libri di antiquariato;
  • prodotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato;
  • beni ceduti in forma ambulante.


DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Con il regime del margine fortettario, il margine lordo viene calcolato applicando una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA.

La percentuale da applicare varia in funzione del tipo di bene oggetto della cessione.


Le percentuali fissate dalla legge sono:

  • 60%
    • Cessioni di oggetti d’arte1 per i quali il prezzo di acquisto manca, non è determinabile2 o è irrilevante.
  • 50%
    • Cessioni di francobolli da collezione e collezione di francobolli
    • Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.
    • Cessioni di libri di antiquariato1 ceduti in sede fissa.
    • Cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante (esclusi i prodotti editoriali di antiquariato).
  • 25%
    • Cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.
    • Cessione di prodotti editoriali (esclusi quelli di antiquariato ceduti in sede fissa).

1 - Per la definizione di oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato si legga l’approfondimento Regime del margine - requisito oggettivo.

2 - Il prezzo di acquisto è indeterminabile quanto l’acquisto è avvenuto a stock.



La percentuale forfettaria è considerata comprensiva di tutti i costi che rientrerebbero nel margine analitico. Pertanto, questi ultimi, non sono autonomamente detraibili. Quindi non è detraibile l’ IVA assolta sulle spese accessorie e di riparazione.

Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell’IVA.


FATTURAZIONE

In fattura deve essere evidenziato il corrispettivo lordo, pertanto non deve essere scorporata l’IVA. Va inoltre indicato che trattasi di operazione in regime speciale ai sensi dell’art.36 e seguenti del DL 41/1995 e successive modificazioni.

La fattura è esente da imposta di bollo.

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ULTERIORI ADEMPIMENTI

I soggetti che adottano il regime forfettario del margine non devono istituire il registro di carico e scarico. La vendita deve essere annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in un’apposita colonna. La registrazione va fatta con le regole e nei termini consueti.

Non esiste nessun obbligo di registrazione degli acquisti: i relativi documenti devono essere semplicemente numerati progressivamente e conservati.


OPZIONE PER IL REGIME NORMALE IVA

Il contribuente, se lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione, il regime normale IVA. L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio a posteriori con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata l’operazione.

Qualora, relativamente ad una cessione, venga applicato il regime normale IVA è obbligatoria l’emissione della fattura. Inoltre è ammessa la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto del bene e sulle operazioni accessorie. Tuttavia la detrazione diventa possibile solamente nel momento in cui il bene viene rivenduto.

Pertanto la detrazione va effettuata nella liquidazione periodica in cui viene contabilizzata la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle spese accessorie nell’apposito registro.


Esempio:

  • bene acquistato nel mese di gennaio;
  • spese accessorie sostenute nel mese di gennaio e febbraio;
  • rivendita del bene nel mese di maggio.

Liquidazione IVA trimestrale.

L’IVA pagata relativamente alle spese accessorie è detraibile nella liquidazione IVA del II trimestre.

 
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