COMODATO D'USO E QUOTE DI AMMORTAMENTO

LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO NEL COMODATO D'USO GRATUITO

Aggiornato al 13.07.2018

Nel caso in cui due imprese stipulino un contratto di comodato d’uso gratuito la deduzione delle quote di ammortamento spetta:

  • al comodante che è proprietario del bene;

oppure

  • al comodatario che usa il bene?


INERENZA E STRUMENTALITA'

Secondo l’amministrazione finanziaria le quote di ammortamento sono deducibili dal comodante a condizione che:

  • il costo sia inerente;

e

  • il bene, oggetto del comodato, sia strumentale rispetto all’attività esercitata dall’impresa.

Un costo o un altro componente negativo si considera inerente, e di conseguenza deducile, se e nella misura in cui si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (art.109, comma 5, TUIR). Pertanto un costo si può considerare inerente se è relativo all’attività dell’impresa e ad operazioni che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Per quanto riguarda il requisito della strumentalità, l’art.102 del TUIR, al primo comma, afferma che le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Si ritiene che, per esercizio dell’impresa, non si debba intendere solamente lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa, ma anche tutte quelle operazioni che l’impresa mette in atto per il conseguimento dei ricavi.


Di conseguenza, il bene può essere considerato strumentale:

  • sia quando è utilizzato direttamente dall’impresa nel proprio processo produttivo;
  • sia quando è utilizzato indirettamente nel processo produttivo nel senso che il bene non si trova presso l’impresa, bensì presso terzi, ma rappresenta comunque uno strumento per produrre o far conoscere, i beni dell’impresa.

In caso di mancanza di tali requisiti, potendosi presumere la destinazione del bene a finalità estranee all’esercizio dell’impresa , potrebbe essere necessario rilevare una plusvalenza fiscalmente tassabile in capo al comodante.

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ALIQUOTA APPLICABILE

Nei casi nei quali il comodante può procedere al calcolo delle quote di ammortamento, l’aliquota da applicare è quella relativa al settore di attività del comodante.


CESSAZIONE NATURALE O RISOLUZIONE DEL COMODATO

Nel caso di cessazione naturale del contratto di comodato, o anche di risoluzione anticipata, può accadere che il bene che rientra nella disponibilità del comodante, non venga utilizzato da questi direttamente nell’attività dell’impresa. Il questo caso, la quota di ammortamento da calcolarsi, con riferimento all’anno di cessazione o risoluzione del contratto, deve essere ragguagliata ai giorni che vanno dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessazione del contratto o di risoluzione (risoluzione Agenzia Entrate 196/E del 2008).

 
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