FLAT TAX IMPRESE

LA NUOVA FLAT TAX, CHE PARTIRÀ DAL 2020, PARI AL 20% PER PARTITE IVA CON RICAVI TRA 65.000 E 100.000 EURO ANNUI

Aggiornato al 10.09.2020
La legge di bilancio 2020 ha abolito il regime della flat tax che, di conseguenza, non è mai stato applicato.

Il comma 17 e seguenti, dell’art.1 della L.145/2018 ha introdotto una flat tax pari al 20% per le partite IVA con ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro annui. La norma si applicherà a partire dal 2020.

Di seguito sono evidenziate le regole principali della nuova tassa piatta.



Decorrenza: dal 1° gennaio 2020.



Soggetti interessati: persone fisiche.



Attività esercitata:

  • attività d’impresa;
  • arti;
  • professioni;



Requisiti per l’ammissione: ricavi conseguiti o compensi percepiti compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Nel caso di attività intrapresa nel corso dell’anno i ricavi o i compensi devono essere ragguagliati ad anno per verificare la sussistenza del requisito.


Esempio:
attività d’impresa iniziata il 1° ottobre. Redditi conseguiti: 20.000 euro.
Mesi di esercizio dell’attività nel corso dell’anno: 3 (ottobre - dicembre).
Reddito ragguagliato ad anno: [(20.000 x 12 mesi)/ 3 mesi] = 80.000 euro.
Il requisito è rispettato.


Al fine della individuazione del limite dei ricavi:

  • non rilevano i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini dell’adeguamento agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale);
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività con diversi codici ATECO si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

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Soggetti esclusi dal regime:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
  • soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o a imprese familiari;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione , le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.



Determinazione del reddito: nei modi ordinari.



Tassazione del reddito: imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’ IRAP.

Esonero dall’applicazione dell’IVA.



Aliquota da applicare: 20%.



Ritenuta d’acconto: i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva rilasciano, ai propri clienti, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Essi devono indicare, nella propria dichiarazione dei redditi:

  • il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta;
  • l’ammontare di tali redditi.



Obblighi contabili: valgono gli stessi obblighi contabili e le stesse semplificazioni previste per i soggetti che applicano il regime forfettario (Si veda, a proposito, Obblighi contabili regime forfettario).

Unica differenza: hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica.

 
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