FLAT TAX IMPRESE
LA NUOVA FLAT TAX, CHE PARTIRÀ DAL 2020, PARI AL 20% PER PARTITE IVA CON RICAVI TRA 65.000 E 100.000 EURO ANNUI
Il comma 17 e seguenti, dell’art.1 della L.145/2018 ha introdotto una flat tax pari al 20% per le partite IVA con ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro annui. La norma si applicherà a partire dal 2020.
Di seguito sono evidenziate le regole principali della nuova tassa piatta.
Decorrenza: dal 1° gennaio 2020.
Soggetti interessati: persone fisiche.
Attività esercitata:
- attività d’impresa;
- arti;
- professioni;
Requisiti per l’ammissione: ricavi conseguiti o compensi percepiti compresi tra
65.001
euro e
100.000
euro.
Nel caso di attività intrapresa nel corso dell’anno i ricavi o i compensi devono essere ragguagliati ad anno per verificare la sussistenza del requisito.
Esempio:
attività d’impresa iniziata il 1° ottobre. Redditi conseguiti: 20.000 euro.
Mesi di esercizio dell’attività nel corso dell’anno: 3 (ottobre - dicembre).
Reddito ragguagliato ad anno: [(20.000 x 12 mesi)/ 3 mesi] = 80.000 euro.
Il requisito è rispettato.
Al fine della individuazione del limite dei ricavi:
- non rilevano i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini dell’adeguamento agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale);
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività con diversi codici ATECO si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Soggetti esclusi dal regime:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività a società di persone, associazioni o a imprese familiari;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione , le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Determinazione del reddito: nei modi
ordinari.
Tassazione del reddito: imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito, delle
addizionali regionali
e comunali e dell’
IRAP.
Esonero dall’applicazione dell’IVA.
Aliquota da applicare: 20%.
Ritenuta d’acconto: i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva
non
sono
assoggettati a ritenuta d’acconto
da parte del sostituto d’imposta.
I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva rilasciano, ai propri clienti, un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Essi devono indicare, nella propria dichiarazione dei redditi:
- il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta;
- l’ammontare di tali redditi.
Obblighi contabili: valgono gli stessi obblighi contabili e le stesse semplificazioni previste per i soggetti che applicano il
regime forfettario (Si veda, a proposito,
Obblighi contabili regime forfettario).
Unica differenza: hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica.
Obblighi contabili regime forfettario
Regime forfettario caratteristiche
Regime forfettario: calcolo imposta sostitutiva
Regime forfettario e operazioni con l’estero
Regime forfettario: regime contributivo
Regime forfettario e modelli intrastat
Regime forfettario: cause di esclusione