RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE: CRITERIO DI PERTINENZA FUNZIONALE

COME PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SECONDO IL CRITERIO DI PERTINENZA FUNZIONALE

Aggiornato al 11.01.2012

La riclassificazione dello Stato patrimoniale in base al criterio della pertinenza funzionale distingue gli elementi del patrimonio, sia essi attivi che passivi, in base alla loro appartenenza alla gestione caratteristica dell’impresa, a quella accessoria o a quella finanziaria.

Scopo di questa riclassificazione è quello di mettere maggiormente in evidenza l’efficienza e la redditività dell’impresa.


Tale riclassificazione parte dalla distinzione tra gestione caratteristica ed accessoria dell’impresa.


La gestione caratteristica è costituita da tutte le operazioni che caratterizzano l’attività tipica dell’impresa.

Ad esempio per un’impresa mercantile, l’attività caratteristica sarà l’acquisto di merci e la loro rivendita.


A sua volta la gestione caratteristica può essere scissa in:

  • gestione ordinaria data dall’insieme di operazioni svolte dall’impresa nel corso dell’esercizio che non presentano caratteri di eccezionalità. Esempio: acquisto di materie prime, vendita di merci.
  • gestione straordinaria data dall’insieme di operazioni svolte dall’impresa che rientrano tra quelle tipiche, ma che presentano caratteri di eccezionalità. Esempio: acquisto di un macchinario, vendita di un macchinario obsoleto.

Per gestione accessoria si intendono quelle attività diverse da quelle tipiche dell’impresa che sono poste in essere con lo scopo di impiegare in modo redditizio dei mezzi liquidi esuberanti, o al fine di creare collegamenti proficui con altre imprese.

Ad esempio, rientra nella gestione accessoria l’attività di un’impresa mercantile che investe delle eccedenze di liquidità in titoli pubblici per lucrare gli interessi.

Anche la gestione accessoria potrà essere ordinaria e straordinaria.


Infine la gestione finanziaria è costituita dalle attività di reperimento di capitale e dal loro impiego nell’impresa.

Pertanto nella suddetta riclassificazione si dovrà distinguere tra:


Riclassificazione dello Stato Patrimoniale

In linea di massima le attività correnti, cioè quelle a breve termine, rientrano tra le attività caratteristiche. Quindi sono attività caratteristiche:


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Allo stesso modo possiamo dire che, in linea di massima, le passività correnti, cioè quelle a breve termine, rientrano tra le passività caratteristiche. Quindi sono passività caratteristiche:

  • i debiti verso fornitori;
  • i ratei e i risconti passivi;
  • altre passività correnti come debiti per TFR, debiti tributari, ecc...

Le attività immobilizzate, invece, potranno essere:

  • caratteristiche si pensi, ad esempio, ai macchinari di un’impresa industriale acquistati per essere impiegati nel processo produttivo;
  • accessorie si pensi, ad esempio, all’impresa industriale che acquista un fabbricato da dare in affitto a terzi;
  • finanziarie si pensi, ad esempio, all’impresa mercantile che acquista titoli di stato.


Le passività consolidate come:

  • mutui passivi;
  • prestiti obbligazionari;
  • ratei e risconti passivi diversi da quelli correnti;
  • scoperti di c/c bancario;

rappresentano delle passività finanziarie.


Tra le attività finanziarie vanno inclusi anche i valori presenti in cassa e i crediti di natura finanziaria.

 
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