CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

COME VA CALCOLATO IL CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Aggiornato al 15.02.2023

CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Il credito per le imposte pagate all’estero spetta nel caso di imprese che:

  • hanno pagato delle imposte all’estero su redditi ivi prodotti;
  • tali imposte sono state pagate a titolo definitivo. Quindi non si deve trattare di imposte pagate a titolo di acconto, o in via provvisoria o per le quali vi è la possibilità di un rimborso parziale o totale.


COME VA CALCOLATO IL CREDITO D'IMPOSTA

L’art.165 del TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.


ESEMPI DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Cerchiamo di capire, attraverso degli esempi, come applicare la norma in esame.


Esempio 1:
l’impresa Alfa Srl ha la residenza fiscale in Italia. Essa, nel corso del periodo d’imposta, ha prodotto un reddito in Italia pari a 100.000 euro e un reddito all’estero di 15.000 euro.
Sul reddito prodotto all’estero ha pagato imposte a titolo definitivo pari a 3.000 euro.
In Italia, sul reddito, viene applicata l’aliquota IRES del 24%.


Reddito prodotto in Italia:   100.000
+ Reddito prodotto all'estero:   15.000
= Reddito complessivo:   115.000

IRES: 24%
x 115.000 =   27.600

Credito d'imposta massimo attribuibile:    Imposta netta dovuta in Italia sul reddito complessivo x (Redditi prodotti all'estero/ Reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta)    
= 27.600
x (15.000/115.000) =   3.600 - Questo è il credito d'imposta massimo attribuile

L'imposta pagata all'estero è inferiore rispetto al credito d'imposta massimo attribuibile (3.000 < 3.600) quindi il credito d'imposta è dato dall'imposta pagata all'estero.

Credito d'imposta spettante:   3.000
Imposta dovuta in Italia = IRES - Credito d'imposta spettante =   27.600 - 3.000 = 24.600


Esempio 2:
l’impresa Alfa Srl ha la residenza fiscale in Italia. Essa, nel corso del periodo d’imposta, ha prodotto un reddito in Italia pari a 100.000 euro e un reddito all’estero di 15.000 euro.
Sul reddito prodotto all’estero ha pagato imposte a titolo definitivo pari a 4.200 euro.
In Italia, sul reddito viene applicata l’aliquota IRES del 24%.


Reddito prodotto in Italia:   100.000
+ Reddito prodotto all'estero:   15.000
= Reddito complessivo:   115.000

IRES: 24%
x 115.000 =   27.600

Credito d'imposta massimo attribuibile:    Imposta netta dovuta in Italia sul reddito complessivo x (Redditi prodotti all'estero/ Reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta)    
= 27.600
x (15.000/115.000) =   3.600 - Questo è il credito d'imposta massimo attribuile

L'imposta pagata all'estero è maggiore rispetto al credito d'imposta massimo attribuibile (4.200 > 3.600) quindi il credito d'imposta è dato da 3.600 euro.

Credito d'imposta spettante:   3.600
Imposta dovuta in Italia = IRES - Credito d'imposta spettante =   27.600 - 3.600 = 24.000


In presenza di perdite relative ad esercizi precedenti portate in compensazione occorre tenere conto anche di esse nel calcolo del credito d’imposta massimo attribuibile.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


IN QUALE DICHIARAZIONE VA CALCOLATO IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta va calcolato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione che il pagamento dell'imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della presentazione di tale dichiarazione.

Esempio:
reddito prodotto all'estero nell'anno x con imposta pagata in via definitiva nel corso dello stesso anno e prima che il contribuente presenti la dichiarazione relativa a tale periodo d'imposta. Il credito viene fatto valere in tale dichiarazione dei redditi.


Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avvenga successivamente alla presentazione della dichiarazione il credito d'imposta viene applicato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale tale credito è richiesto.

Esempio:
reddito prodotto all'estero nell'anno x, imposta pagata in via definitiva nell'anno x+1, quando la dichiarazione relativa al periodo d'imposta x è già stata presentata dal contribuente. Il credito d'imposta può essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x+1.


Del credito d'imposta si può tenere conto (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) nel periodo di competenza anche se il pagamento dell'imposta estera, a titolo definitivo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Questa facoltà è concessa a condizione che nella dichiarazione dei redditi vengano indicate le imposte estere detratte per le quali non è ancora avvenuto il pagamento in via definitiva.


IMPOSTA GIA' LIQUIDATA

Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha formato l'imponibile è stata già liquidata, si procede ad una nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggiore reddito estero (art.165 TUIR, comma 7).


OMESSA DICHIARAZIONE

Il credito d'imposta non spetta nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi o nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata omettendo di indicare i redditi prodotti all'estero.


DICHIARAZIONE ESTERA

Per poter beneficiare del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero il contribuente deve conservare:

  • una copia della dichiarazione presentata all'estero;
  • la ricevuta relativa al pagamento delle imposte nello Stato estero;
  • le eventuali certificazioni rilasciate dal soggetto che ha corrisposto i redditi esteri.

Se nel Paese estero nel quale sono state pagate le imposte non vi è l'obbligo di conservare la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


REDDITI ESTERI ESENTI

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero è esente nel paese in cui è stato prodotto, non spetta il credito d'imposta in Italia. Alcune convenzioni internazionali prevedono un credito d'imposta figurativo.


IMPOSTA ESTERA SOSTITUTIVA

Il credito d'imposta spetta anche nel caso di un tributo estero sostitutivo, nei limiti della quota riferibile alle imposte locali sul reddito (R.M. 83/E/2008).


SOCIETA' RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero spetta al verificarsi delle condizioni viste in precedenza a prescindere dal fatto che il Paese estero nel quale è stata pagata l'imposta sia uno Stato o un territorio a regime fiscale privilegiato (D.M.21.11.2001 e R.M. 147/E/2007).

 
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