IL RENDICONTO FINANZIARIO

IL RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO L'OIC 10

Aggiornato al 14.12.2015

L’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato nell’agosto 2014 un nuovo principio contabile, l’OIC 10, dedicato al rendiconto finanziario .

In precedenza non vi era un principio contabile interamente dedicato a tale documento, ma di esso di parlava nell’ OIC 12 dedicato alla composizione e agli schemi del bilancio d’esercizio.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha sempre ritenuto importante la redazione del rendiconto finanziario quale documento atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Per cui, seppure la sua mancata redazione non era considerata una violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, si riteneva che esso dovesse essere incluso nella Nota integrativa, ad eccezione delle aziende di minori dimensioni.

Anche il nuovo OIC 10 raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa. Nel documento si afferma che, seppure il Codice civile non prevede espressamente l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio, l’art.2423, comma 2, esso fissa il principio secondo il quale il bilancio debba essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. E a tale proposito il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società, compresa la liquidità e la solvibilità, nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli tempo.

Inoltre, l’OIC 10 elimina la precedente previsione secondo la quale le imprese di minori dimensioni potevano non redigerlo. Quindi raccomanda la redazione del rendiconto finanziario a tutte le imprese a prescindere dalla loro veste giuridica e dalle loro dimensioni.

Va tuttavia precisato che il D.Lgs.139/2015, intervenuto a modificare la materia del bilancio d’esercizio, ha introdotto l’ obbligo di redigere il rendiconto finanziario che diventa, così, uno dei documenti di cui si compone il bilancio. L’obbligo decorre, per le imprese con bilancio coincidente con l’esercizio, dal bilancio 2016.


E’ da notare che, secondo l’OIC 10, il rendiconto finanziario da redigere è quello delle disponibilità liquide, intendendo per disponibilità liquide:

  • i depositi bancari e postali;
  • gli assegni;
  • il denaro e i valori in cassa;

    inclusi quelli espressi in valuta estera.


Rispetto a quanto previsto nel principio contabile n.12 si è soppresso l’impiego del rendiconto finanziario del capitale circolante netto (CCN) poiché tale risorsa finanziaria è poco usata nelle imprese e non è prevista nella prassi contabile internazionale.

Il rendiconto finanziario deve includere tutti i flussi di disponibilità liquide in entrata e in uscita che si sono avuti nell’esercizio.


I vari flussi devono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

  • gestione reddituale. Il flusso della gestione reddituale può essere determinato sia con metodo diretto che con metodo indiretto. Per flusso finanziario della gestione reddituale si intendono i flussi derivanti dall’ acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento.


    Esempi: incassi della vendita di prodotti e della prestazione di servizi, royalty, commissioni, rimborsi assicurativi e altri ricavi, pagamenti per acquisti di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi, pagamenti per l’acquisizione di servizi, pagamenti di dipendenti.


    Nella gestione reddituale devono essere indicati, normalmente, gli interessi pagati ed incassati. Per quanto concerne i dividenti occorre precisare che i dividendi incassati vanno indicati nella gestione corrente, mentre quelli pagati vanno indicati tra le attività di finanziamento.

    Sempre nella gestione corrente occorre indicare, in maniera distinta, le imposte sul reddito.

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  • attività di investimento. Per flussi da attività di investimento si intendono i flussi finanziari che derivano dall’acquisto e dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.


    Esempi: acquisti e vendite di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, marchi, concessioni; oneri pluriennali capitalizzati; acquisti e cessioni di partecipazioni; acquisti e cessioni di altri titoli inclusi i titoli di Stato e le obbligazioni.


    Tra le attività di investimento vanno compresi i flussi finanziari derivanti dall’acquisto di società controllate o di rami di azienda. Tali flussi devono essere indicati:

    • distintamente dagli altri;
    • al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione.
  • attività di finanziamento. Per flussi da attività di finanziamento si intendono i flussi che derivano all’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o capitale di debito.


    Esempi: incassi per emissione di azioni o quote rappresentative del capitale di rischio, pagamento di dividenti, rimborso di capitale di rischio, incassi o pagamenti per emissione o rimborso di obbligazioni, accensione o restituzione di mutui, accensione o restituzione di altri finanziamenti a breve o lungo termine.



I flussi vanno presentati nell’ordine sopra esposto. Inoltre sono vietate le compensazioni tra flussi finanziari di segno opposto.

Il metodo diretto di calcolo del flusso della gestione reddituale parte dal risultato economico dell’esercizio e apporta ad esso le dovute rettifiche, mentre il metodo diretto evidenzia i singoli flussi finanziari.

Per quanto riguarda le modalità di esposizione del rendiconto finanziario occorre adottare uno schema scalare. Il documento deve essere presentato nella Nota Integrativa.

Le norme contenute nell’OIC 10 si applicano alle imprese che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile e, con i dovuti adattamenti, sono applicabili anche al rendiconto finanziario consolidato.

L’OIC 10 si applica dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

 
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